Ordinanza n. 171 del 1993

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ORDINANZA N. 171

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente:

prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici:

dott. Francesco GRECO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Antonio BALDASSARRE,

prof. Vincenzo CAIANIELLO,

avv. Mauro FERRI,

prof. Luigi MENGONI,

prof. Enzo CHELI,

dott. Renato GRANATA,

prof. Giuliano VASSALLI,

prof. Francesco GUIZZI,

prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ruscelli Marcello e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Bologna, nel procedimento civile tra Ruscelli Marcello e l'Ente Ferrovie dello Stato, con ordinanza del 12 giugno 1992 (R.O. n. 711 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la quale dispone che il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986 è esclusivamente quello in corso alla data dell'entrata in vigore della legge e quello prestato successivamente;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto si sarebbe creata una disparità di trattamento tra i beneficiari per effetto della legge impugnata e coloro che hanno prestato servizio militare precedentemente, nonché l'art. 52, secondo comma, della Costituzione, in quanto sarebbe pregiudicata la posizione di lavoro di una categoria di cittadini;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per la inammissibilità o quanto meno per la infondatezza della questione;

Considerato che la questione così riproposta è stata già dichiarata non fondata (sent. n. 455 del 1992) e, poi, manifestamente infondata (ord. n. 49 del 1993) e che non sono stati addotti motivi nuovi o diversi che possano fondare una differente decisioni;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA