Ordinanza n. 160 del 1993

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ORDINANZA N. 160

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse il 24, 25 giugno e 7 luglio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, nei procedimenti penali a carico di Romeo Vincenzo, Tormolino Massimo e Iavarone Tammaro, rispettiva mente iscritte ai nn. 695, 696 e 697 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.46, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali per il reato di ritardata presentazione in servizio -- in cui gli imputati ed il P.M. avevano richiesto l'applicazione della pena di un mese di reclusione ex art. 444 del codice di procedura penale -- il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, con tre identiche ordinanze emesse tra il 24 giugno ed il 7 luglio 1992, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del codice penale militare di pace, ove si sanziona penalmente la condotta del militare il quale, legittimamente assente, non si presenti senza giustificato motivo nel giorno successivo a quello prefisso;

che, secondo il giudice rimettente, la norma censurata, non rintracciabile nel previgente codice penale militare del 1869, verrebbe a ledere il principio di proporzionalità tra gravità del fatto e conseguenze sanzionatorie, in quanto, malgrado il carattere primario dell'interesse tutelato, sarebbe evidente che il giudizio di disvalore collegato a ritardi da uno a quattro giorni nella presentazione al reparto non presenterebbe <i connotati di riprovevolezza tipici dell'illecito penale>;

che, a parere del giudice a quo, risulterebbero altresì vanificate le finalità rieducative della pena -- la quale non dovrebbe mai esplicarsi nei confronti di comportamenti, come quello in argomento, privi del carattere di antisocialità -- ed il principio di necessaria offensività della condotta;

che, inoltre, risalterebbe la minore gravità -- e quindi l'irragionevolezza dell'equiparazione sul piano sanzionatorio -- rispetto all'ipotesi di allontanamento illecito di cui al primo comma dell'impugnato art. 147 del codice penale militare di pace, mentre la previsione della pena detentiva sarebbe del tutto irragionevole se confrontata a reati ben più gravi puniti con la pena detentiva nella misura minima di un mese;

che residuerebbero infine ulteriori profili di disparità di trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco per i quali non sussistono ipotesi assimilabili all'impugnato art. 147, secondo comma, nonchè in confronto con l'ipotesi (ex art. 151 c.p.m.p.) di mancanza alla chiamata, in cui il ritardo penalmente rilevante è di cinque giorni.

Considerato che i giudizi, per l'identità dell'oggetto, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza della questione (cfr. ordinanza n. 448 del 1992);

che il giudice a quo non prospetta argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo offerti dal medesimo Tribunale ed esaminati nella richiamata ordinanza;

che la questione è quindi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 01/04/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore

Depositata in cancelleria il 08/04/93.