Ordinanza n. 158 del 1993

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ORDINANZA N. 158

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, terzo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1992 dal Pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Rossetti Francesco, iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.50, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale nei confronti di Rossetti Francesco per il reato di cui all'art. 41, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 - che punisce con pena detentiva (arresto fino ad 1 anno) e pena pecuniaria (ammenda da lire un milione a lire venti milioni) chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del detto articolo - il Pretore di Pisa, con ordinanza del 16 settembre 1992 , ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale di tale disposizione per violazione dell'art. 76 Cost.;

che - secondo il pretore rimettente - la fattispecie contravvenzionale di cui dall'art. 41 cit., ricalca quella prevista dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685 che, all'art. 41, prevedeva la sanzione alternativa della pena detentiva o di quella pecuniaria;

che tali pene venivano successivamente elevate (dall'art. 105 legge n.685/75 così come sostituito , insieme all'intero titolo XII di detta legge, dall'art. 32 legge 26 giugno 1990 n. 162) senza però che fosse modificata la caratteristica delle pene stesse, confermate come alternative;

che invece l'art. 45, comma 1, del successivo testo unico (d.P.R. n.309/90 cit.) sanziona con pena congiunta quanto in precedenza sanzionato con pena alternativa dal citato art. 41 l.n. 685/75 con conseguente violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente inammissibile atteso che con errata-corrige pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 novembre 1992 è stato comunicato che la norma censurata deve leggersi <<...con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda>>, ossia con la stessa dizione che il giudice rimettente considera conforme al parametro di costituzionalità;

Considerato che è stato pubblicato - ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 14 marzo 1986 n. 217, concernente la correzioni di errori verificatisi nella stampa dei provvedimenti - il comunicato del seguente tenore: all'art. 41, comma 3, terzo rigo [del d.P.R. 9 ottobre 1980 n. 309] dove è scritto <<...con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda...>> si legga <<...con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda ...>>;

che gli atti vanno restituiti al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza alla luce del comunicato predetto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pisa.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 01/04/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 08/04/93.