Ordinanza n. 157 del 1993

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ORDINANZA N. 157

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1992 dal Pretore di Aosta nel procedimento penale a carico di Perino Angela, iscritta al n.737 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Aosta dubita che l'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale contrasti con la direttiva n. 103 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - e, quindi, con gli artt. 76 e 77 Cost. - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al dibattimento del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che, sulla richiesta di archiviazione, abbia disposto nuove indagini (art. 409, quarto comma, dello stesso codice e sentenza n. 445 del 1990);

che, ad avviso del rimettente, ricorrerebbero in tal caso ragioni analoghe a quelle che hanno condotto questa Corte a dichiarare sussistente l'incompatibilità nei confronti del giudice per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione ai sensi del quinto comma del medesimo art. 409, dato che anche in questo caso si compie una valutazione contenutistica dei risultati delle indagini preliminari, si individuano elementi indicativi della responsabilità penale dell'indagato - pur se da acquisire mediante nuove indagini - e si dà così l'impulso, se non determinante, quanto meno concorrente, alla procedura che condurrà all'emanazione di una sentenza;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, nel disporre ulteriori indagini, il giudice per le indagini preliminari non compie - come nel caso in cui ordina di formulare l'imputazione - una definitiva valutazione contenutistica dei loro risultati, ma valuta la loro completezza ai fini della possibilità di esprimere un giudizio di merito, e quindi adotta una decisione di natura processuale meramente interlocutoria che, una volta osservata, può essere seguita non solo dall'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ma anche, in caso di reiterazione della richiesta di archiviazione, dalla gamma dei provvedimenti contemplati dal predetto art. 409;

che, di conseguenza, la questione è da ritenere manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione dal Pretore di Aosta con ordinanza del 1° giugno 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 01/04/93.

Francesc0o Paolo CASAVOLA, Presidente

Ugo SPAGNOLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 08/04/93.