Sentenza n. 139 del 1993

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SENTENZA N. 139

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1992 dal Pretore di Velletri - Sezione distaccata di Anzio nel procedimento penale a carico di Mele Delia, iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 prima serie speciale dell'anno 1992.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento penale a carico di Mele Delia, imputata della contravvenzione di cui all'art. 21, primo comma, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), per aver fornito al consumo degli ospiti della Clinica Villa dei Pini di Anzio acqua priva dei dovuti requisiti di qualità, il Pretore di Velletri, sezione distaccata di Anzio, ha sollevato, con ordinanza del 10 marzo 1992, eccezione di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 della Costituzione, nei confronti dell'art. 12 dello stesso d.P.R. n. 236, "nella parte in cui non prevede che sia dato avviso alle persone interessate dell'ora, della data e del luogo di effettuazione delle analisi, per le quali non è prevista nè è possibile la revisione, onde consentirne la partecipazione alle stesse".

Nessuna parte si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

l. - L'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 disciplina, nel quadro dell'attuazione della direttiva CEE n.80/778, i prelievi ed i controlli analitici sulle acque destinate al consumo umano, la cui esecuzione viene affidata ai servizi e presidi delle unità sanitarie locali.

Il giudice remittente dubita della legittimità di tale norma nella parte in cui essa non prevede che sia dato avviso alle persone interessate dell'ora, data e luogo di effettuazione delle analisi che non siano suscettibili di revisione, dal momento che il mancato avviso risulterebbe lesivo del diritto di difesa degli interessati ai quali non sia garantita la possibilità di presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'effettuazione degli accertamenti non ripetibili, destinati a costituire l'eventuale presupposto dell'azione penale e la fonte del convincimento del giudice penale.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte ha già riconosciuto che il diritto di difesa deve ritenersi violato nei casi in cui alla previsione di analisi non ripetibili, in quanto effettuate su campioni di natura deteriorabile, non si accompagni l'obbligatorietà dell'avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, in modo da consentire alle stesse di presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione di tali operazioni (v. sentt. n. 434 del 1990 e n. 469 del 1988).

In tale giurisprudenza si è, altresì, chiarito che l'obbligo di preavviso deve ritenersi riferito al momento dell'effettuazione delle analisi e non anche a quello del prelievo dei campioni che, al contrario, può richiedere un'azione di sorpresa, al fine di evitare alterazioni o soppressioni del materiale probatorio (v. sent. n. 248 del 1983).

Questo indirizzo giurisprudenziale ha, di recente, trovato piena risposta nella riforma del codice di procedura penale e specificamente nella formulazione nell'art. 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), ove si è stabilito che, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione deve essere dato, a cura dell'organo procedente, avviso, anche orale, all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate, così da consentire allo stesso o a persona di sua fiducia di presenziare alle operazioni, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

La nuova disciplina non può, peraltro, trovare applicazione nel giudizio a quo, che trae origine da un accertamento regolato secondo il precedente rito penale, in quanto effettuato in epoca anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice.

La questione proposta deve, quindi, essere accolta, con la conseguente dichiarazione dell'illegittimità costituzionale in parte qua della norma impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella parte in cui non prevede che, in caso di analisi di acque destinate al consumo umano, per le quali non sia possibile la revisione, a cura dell'organo procedente sia dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate, affinchè lo stesso interessato o persona di sua fiducia possano presenziare a tali analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 01/04/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 06/04/93.