Sentenza n. 124 del 1993

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SENTENZA N. 124

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 19 ottobre 1992, depositato in Cancelleria il 5 novembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto di intesa denominato "Dichiarazione di intenti" stipulato a Tirana l'11 luglio 1992 tra la Regione Puglia e i Ministri dell'educazione e del lavoro del Governo albanese, ed iscritto al n. 40 del registro conflitti 1992.

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

l. - Con ricorso del 19 ottobre 1992 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione contro la Regione Puglia in relazione all'atto d'intesa denominato "Dichiarazione di intenti" stipulato in data 11 luglio 1992 a Tirana (Albania) tra la stessa Regione Puglia ed i Ministri albanesi dell'educazione e del lavoro, per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

Il ricorrente espone che con telegramma del 9 luglio 1992 la Regione Puglia chiedeva l'intesa del Governo, ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 1980, per una missione in Albania da parte dell'Assessore regionale alla formazione professionale e del dirigente dell'ufficio studi e programmazione dello stesso assessorato, missione da effettuarsi nei giorni 10 e 11 luglio 1992.

A tale richiesta la Presidenza del Consiglio dei ministri rispondeva con telex del 15 luglio successivo negando l'intesa governativa per l'assoluta mancanza di elementi informativi in ordine alla natura della missione nonchè per la tardività della richiesta che non aveva permesso lo svolgimento della necessaria attività istruttoria.

Tuttavia, una nota dell'Ambasciata italiana a Tirana del 17 luglio 1992, indirizzata al Ministro del lavoro e da questi trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri (che la riceveva in data 21 agosto 1992), informava che l'11 luglio 1992 era stata stipulata in Tirana tra la Regione Puglia ed i Ministri del lavoro e dell'educazione della Repubblica di Albania una "Dichiarazione di intenti" per accordi diretti ad avviare iniziative a favore dei cittadini albanesi in materia di mercato del lavoro, formazione ed orientamento professionale, nonchè a promuovere la costituzione di una commissione mista permanente composta da rappresentanti dei Ministeri albanesi e della Regione Puglia.

2.- A giudizio della Presidenza del Consiglio la sottoscrizione della suddetta "Dichiarazione" da parte dei rappresentanti della Regione Puglia senza che sulla iniziativa fosse stato acquisita la previa intesa (o assenso) del Governo costituirebbe una illegittima invasione della sfera di competenza statale in materia di rapporti internazionali. Nè potrebbe ritenersi che il diniego opposto dal Governo alla stessa iniziativa sia stato ingiustificato o immotivato, stante la tardività della richiesta, avanzata dalla Regione appena un giorno prima dell'inizio della missione, e l'assoluta genericità della stessa, priva di qualsiasi elemento informativo in ordine ai contenuti dell'iniziativa.

Per di più - sempre secondo la Presidenza del Consiglio - la suddetta iniziativa non potrebbe neppure farsi rientrare tra le attività regionali "di mero rilievo internazionale" dal momento che la stessa ha comportato la stipulazione di un atto di intesa con un Governo estero, destinato alla definizione di veri e propri accordi in materie estranee alla competenza regionale, quali l'avviamento al lavoro, lo sviluppo delle capacità imprenditoriali, l'aggiornamento professionale di dipendenti del Ministero albanese del lavoro, nonchè l'istituzione di un organismo internazionale, nella forma di una commissione permanente composta da rappresentanti del Governo albanese e della Regione Puglia.

3.- La Regione Puglia non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

l.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della "Dichiarazione di intenti" stipulata a Tirana l'11 luglio 1992 tra l'Assessore al lavoro , emigrazione e formazione professionale della Regione Puglia ed i Ministri del lavoro e dell'educazione del Governo albanese, dal momento che tale atto sarebbe venuto a violare il potere spettante allo Stato in ordine alla determinazione della politica estera ed alla stipulazione di accordi con Stati esteri. Più in particolare, l'atto in questione viene impugnato in quanto lesivo della sfera di attribuzioni statali: a) per essere stato sottoscritto dai rappresentanti della Regione Puglia senza la preventiva intesa (o assenso) del Governo; b) per avere superato i limiti propri degli "atti di mero rilievo internazionale", in quanto stipulato non con un ente omologo della Regione, ma direttamente con gli organi governativi dello Stato albanese; c) per avere investito materie estranee alle competenze regionali e, comunque, non delimitate all'ambito locale; d) per avere previsto la costituzione di un organo permanente misto di carattere internazionale.

2.- Il ricorso è fondato.

Indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla natura della "Dichiarazione di intenti" di cui è causa nonchè alla riconducibilità delle materie in essa trattate alla sfera delle attribuzioni regionali, resta il fatto che l'atto in questione è stato sottoscritto dai rappresentanti della Regione Puglia senza avere acquisito preventivamente l'intesa (o l'assenso) da parte del Governo: intesa che il Governo ha successivamente negato per l'assoluta mancanza di elementi informativi in ordine alla natura della missione e per l'intempestività della richiesta, avanzata dalla Regione solo alla vigilia della partenza della propria delegazione.

L'assenza di una tempestiva e completa informazione da parte della Regione al Governo al fine di ottenerne l'intesa (o l'assenso) risulta di per sè motivo sufficiente a giustificare - anche alla luce degli indirizzi ripetutamente espressi in materia da questa Corte (v. sentt. n. 472 del 1992, n. 739 del 1988, n. 179 del 1987) - la lesione del la sfera di attribuzioni statali e l'accoglimento del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Regione Puglia il potere di stipulare la "Dichiarazione di intenti" sottoscritta a Tirana l'11 luglio 1992 con i Ministri dell'educazione e del lavoro del Governo albanese e, di conseguenza, annulla l'atto in questione.

Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 29/03/93.