ORDINANZA N. 120
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Presidente
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott.
Francesco GRECO
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Prof.
Vincenzo CAIANIELLO
Avv.
Mauro FERRI
Prof.
Luigi MENGONI
Prof.
Enzo CHELI
Dott.
Renato GRANATA
Prof.
Giuliano VASSALLI
Prof.
Francesco GUIZZI
Prof.
Cesare MIRABELLI
Prof.
Fernando SANTOSUOSSO
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimitą costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. a), e 32, primo comma, n. 3, del d.P.R.
20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali), come sostituiti dagli artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio 1992, n.
15 (Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), promosso con ordinanza
emessa il 3 luglio 1992 dal Pretore di Taranto - sezione distaccata di S.
Giorgio Jonico nel procedimento civile vertente tra Fanigliulo
Cosimo e il Comune di S. Giorgio Jonico, iscritta al n. 553 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,
prima serie speciale, dell'anno 1992.
Udito nella
camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto
che, con delibera del Consiglio comunale di S. Giorgio Jonico in data 27 aprile
1992, vistata dalla Commissione regionale di controllo in data 15 maggio 1992,
Cosimo Fanigliulo veniva dichiarato decaduto dalla
carica di consigliere comunale per essere stato cancellato dalle liste
elettorali in conseguenza della dichiarazione di fallimento pronunciata dal
Tribunale di Taranto con sentenza 3 febbraio 1992;
che il
provvedimento di cancellazione della Commissione elettorale comunale č stato
impugnato dall'interessato ai sensi dell'art. 82 della legge 16 maggio 1960, n.
570;
che,
pendente il giudizio di impugnativa davanti alla Corte d'appello di Lecce, il
Pretore di Taranto - sezione distaccata di S. Giorgio Jonico, adito in via di
urgenza dal Fanigliulo con una domanda di sospensione
della delibera del consiglio comunale, ha sollevato, con ordinanza del 3 luglio
1992, questione di legittimitą costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. a), e 32, primo comma, n. 3, del d.P.R.20 marzo 1967,
n. 223, come sostituiti dagli artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15,
"nella parte in cui non prevedono che la perdita della capacitą elettorale
attiva del fallito debba conseguire al passaggio in giudicato della sentenza
dichiarativa di fallimento", per contrasto con l'art.3, primo comma, della
Costituzione.
Considerato che, essendo gią pendente la causa per il merito, competente a
pronunciare sulla domanda di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod.proc.civ., sempre che applicabile nella specie, era lo
stesso giudice del merito (art. 701 cod.proc.civ.);
che,
pertanto, il Pretore remittente č un giudice manifestamente incompetente.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta inammissibilitą della questione di legittimitą costituzionale
degli artt. 2, primo comma, lett. a), e 32, primo
comma, n. 3, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223
(Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), come sostituiti
dagli artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15 (Modificazioni al testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R.
20 marzo 1967, n.223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R.
30 marzo 1957, n. 361), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma,
della Costituzione, dal Pretore di Taranto - sezione distaccata di S. Giorgio
Jonico con l'ordinanza in epigrafe.
Cosģ
deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 24/03/93.
Francesco
Paolo CASAVOLA, Presidente
Luigi
MENGONI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 26/03/93.