Ordinanza n. 120 del 1993

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ORDINANZA N. 120

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. a), e 32, primo comma, n. 3, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), come sostituiti dagli artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15 (Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1992 dal Pretore di Taranto - sezione distaccata di S. Giorgio Jonico nel procedimento civile vertente tra Fanigliulo Cosimo e il Comune di S. Giorgio Jonico, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, con delibera del Consiglio comunale di S. Giorgio Jonico in data 27 aprile 1992, vistata dalla Commissione regionale di controllo in data 15 maggio 1992, Cosimo Fanigliulo veniva dichiarato decaduto dalla carica di consigliere comunale per essere stato cancellato dalle liste elettorali in conseguenza della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza 3 febbraio 1992;

che il provvedimento di cancellazione della Commissione elettorale comunale è stato impugnato dall'interessato ai sensi dell'art. 82 della legge 16 maggio 1960, n. 570;

che, pendente il giudizio di impugnativa davanti alla Corte d'appello di Lecce, il Pretore di Taranto - sezione distaccata di S. Giorgio Jonico, adito in via di urgenza dal Fanigliulo con una domanda di sospensione della delibera del consiglio comunale, ha sollevato, con ordinanza del 3 luglio 1992, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. a), e 32, primo comma, n. 3, del d.P.R.20 marzo 1967, n. 223, come sostituiti dagli artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, "nella parte in cui non prevedono che la perdita della capacità elettorale attiva del fallito debba conseguire al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento", per contrasto con l'art.3, primo comma, della Costituzione.

Considerato che, essendo già pendente la causa per il merito, competente a pronunciare sulla domanda di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod.proc.civ., sempre che applicabile nella specie, era lo stesso giudice del merito (art. 701 cod.proc.civ.);

che, pertanto, il Pretore remittente è un giudice manifestamente incompetente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. a), e 32, primo comma, n. 3, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), come sostituiti dagli artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15 (Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n.223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Taranto - sezione distaccata di S. Giorgio Jonico con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/03/93.