Sentenza n. 117 del 1993

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SENTENZA N. 117

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'art.15, primo comma, dello Statuto della Comunità montana "Calore Salernitano", promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1992 dal Tribunale di Salerno, sezione elettorale, sul ricorso proposto da Stoppiello Antonio contro Rocco Giovanni, iscritta al n.286 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.22, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione della Comunità montana del Calore Salernitano;

udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

udito l'avv. Fulvio Fenucci per la Comunità montana "Calore Salernitano".

Ritenuto in fatto

l. - La sezione elettorale del Tribunale di Salerno - con ordinanza emessa il 3 marzo 1992 nel corso del giudizio promosso da Antonio Stoppiello, volto a far dichiarare l'ineleggibilità di Giovanni Rocco alla carica di Presidente della Comunità montana "Calore Salernitano", per aver ricoperto l'incarico continuativamente da oltre quindici anni - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n.25 (Approvazione dello Statuto della Comunità montana del Calore Salernitano) (recte: dell'articolo unico della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n. 25, nella parte in cui approva l'art. 15, primo comma, dello Statuto della Comunità montana "Calore Salernitano").

La disposizione denunciata prevede che i componenti della Giunta esecutiva della Comunità montana, quindi anche il Presidente, possano essere rieletti consecutivamente per lo stesso incarico per un periodo di non oltre dieci anni. Il Tribunale di Salerno ritiene che questo limite sia in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione.

In particolare l'art. 51, pur non contenendo una riserva di legge statale, sarebbe preordinato a realizzare su tutto il territorio nazionale situazioni di eguaglianza tra i cittadini interessati all'elezione a cariche pubbliche, mentre la norma regionale controversa pone limiti all'elettorato passivo per i soli cittadini residenti nel territorio della Comunità montana.

2. - Si è costituita in giudizio la Comunità montana "Calore Salernitano", chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia accolta.

Ad avviso della Comunità montana l'unità dell'ordinamento imporrebbe che la disciplina delle cause ostative all'elettorato passivo sia riservata alla legislazione statale. Di conseguenza sarebbe esclusa ogni potestà normativa delle regioni in questa materia. La disposizione denunciata determinerebbe inoltre una irragionevole disparità di trattamento per l'accesso ad organi elettivi.

In prossimità dell'udienza la Comunità montana ha depositato una memoria per ribadire le ragioni a sostegno della tesi della illegittimità costituzionale della norma denunciata, affermando che il limite da essa posto all'elettorato passivo sarebbe arbitrario, in quanto determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento per l'accesso agli organi di governo della Comunità montana.

Considerato in diritto

l. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta all'esame della Corte concerne la legge della Regione Campania 18 maggio 1977, n.25, nella parte in cui approva l'art. 15 dello Statuto della Comunità montana "Calore Salernitano", ad essa allegato. Lo Statuto prevede che i componenti della Giunta esecutiva dell'ente, tra i quali il Presidente, restino in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio generale; prevede inoltre che possano essere rieletti allo stesso incarico, ma per un periodo di tempo consecutivo non superiore a dieci anni, corrispondente alla durata ordinaria di due mandati.

2. - L'unico dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal Tribunale di Salerno concerne l'asserita violazione dell'eguaglianza tra i cittadini che intendono accedere a cariche elettive (artt. 3 e 51 della Costituzione). La questione è stata sollevata esclusivamente sotto il profilo che "la norma regionale controversa prevede limiti all'elettorato passivo applicabili ai soli cittadini residenti nel territorio di competenza".

3. - La legge regionale 14 gennaio 1974, n. 4, istitutiva delle comunità montane in Campania, alla quale si conforma lo Statuto della Comunità "Calore Salernitano" (approvato con la legge regionale denunciata), stabilisce che il Consiglio generale della Comunità montana elegge, nel proprio seno, i componenti della Giunta esecutiva ed il Presidente. I componenti del Consiglio generale sono, a loro volta, eletti, in rappresentanza dei comuni compresi nella Comunità montana, dai consigli comunali tra i propri componenti.

Seguendo la prospettazione offerta dall'ordinanza di rimessione, il limite temporale posto alla consecutiva titolarità della carica di Presidente della Comunità montana differenzierebbe, nell'accesso a tale ufficio, i cittadini residenti nel territorio della Comunità stessa, discriminandoli rispetto agli altri.

Se si tiene conto delle modalità di elezione sopra descritte, l'effetto discriminatorio denunciato dal Tribunale di Salerno si potrebbe verificare se fossero eleggibili alla carica di consigliere dei comuni che partecipano alla comunità montana solamente i cittadini residenti nei comuni stessi. Ma proprio questa implicita e necessaria premessa è errata. Difatti la legge 23 aprile 1981, n. 154, nel dettare norme in materie di ineleggibilità ed incompatibilità, dispone che sono eleggibili alla carica di consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica (art. 1). Ne segue che il limite all'elettorato passivo posto dalla disposizione denunciata non è applicabile, come ritiene il giudice rimettente, "ai soli cittadini residenti nel territorio di competenza". Questo limite riguarda, al contrario, tutti i cittadini che possono, mediante le successive selezioni elettorali previste, aspirare a quell'ufficio. La discriminazione denunciata, pertanto, non sussiste e la questione di legittimità costituzionale, così come è stata proposta, non è fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Campania 18 maggio 1977, n.25, nella parte in cui approva l'art. 15 dello Statuto della Comunità montana "Calore Salernitano", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Salerno con ordinanza emessa il 3 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/03/93.