Sentenza n. 110 del 1993

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SENTENZA N. 110

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del d.l. 29 marzo 1991, n. 108 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione), convertito nella legge 1° giugno 1991, n.169, promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. 3M Italia e l'I.N.P.S. ed altri, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. 3M Italia e dell'I.N.P.S.;

udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

udito l'avv. Federico Sorrentino per la s.p.a. 3M Italia.

Ritenuto in fatto

l. Nel corso di un procedimento civile promosso dalla S.p.a. 3M Italia contro l'INPS per far accertare di non essere soggetta all'onere contributivo previsto dall'art. 5, comma 5, del d.l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169, in conseguenza del prepensionamento di undici suoi dipendenti, il Pretore di Milano, con ordinanza del 5 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.5, comma 2, del decreto citato, nella parte i cui subordina il beneficio dell'esonero delle imprese dagli oneri contributivi connessi al prepensionamento di dipendenti (con accollo integrale a carico della Cassa integrazione guadagni) non solo alla presentazione della domanda dell'azienda al Ministero del lavoro entro il 28 febbraio 1989, ma altresì alla condizione di "giacenza" della domanda presso il CIPI entro la stessa data. Nella specie la domanda, presentata al Ministero del lavoro il 7 dicembre 1988, alla data del 28 febbraio 1989 non risultava ancora trasmessa al CIPI.

Ad avviso del giudice remittente la norma impugnata viola il principio di eguaglianza e il principio di imparzialità della pubblica amministrazione in quanto fa dipendere il ripristino dello sgravio contributivo previsto dalla legislazione precedente, oltre che da una tempestiva domanda dell'impresa al Ministero del lavoro, da una condizione ulteriore, il cui adempimento è nella disponibilità esclusiva del competente ufficio di detto Ministero, il quale deve curare la trasmissione della domanda e dell'allegata documentazione alla segreteria del CIPI presso il Ministero del bilancio.

2. Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS, il quale, premesso di non conoscere la ratio della condizione in esame, conclude allo stato per l'infondatezza della questione.

Si è pure costituita la parte privata chiedendo che la questione sia dichiarata fondata. Nell'atto di costituzione e in una memoria aggiunta è ampiamente sviluppato l'argomento dell'irragionevolezza della condizione contestata. Secondo la società attrice, la norma impugnata non può spiegarsi se non con l'intento di alleggerire il più possibile il peso dei prepensionamenti sul pubblico erario; ma tale obiettivo deve essere perseguito con mezzi ragionevoli e conformi ai precetti costituzionali.

Considerato in diritto

l. Dal Pretore di Milano è sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1° giugno 1991, n.169, nella parte in cui subordina il beneficio dell'esonero delle imprese dagli oneri contributivi previsti dal successivo comma 5, in connessione al prepensionamento di dipendenti, non solo alla presentazione della domanda al Ministero del lavoro entro il 28 febbraio 1989, ma altresì alla condizione di "giacenza" della domanda presso il CIPI entro la medesima data.

2. La questione è fondata.

Il giudice remittente interpreta la disposizione impugnata nel senso che la domanda di prepensionamento non solo deve essere presentata dall'azienda al Ministero del lavoro entro il 28 febbraio 1989, ma deve anche, entro la stessa data, essere trasmessa al CIPI (Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale) presso il Ministero del bilancio, corredata della proposta di accertamento prevista dall'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Così interpretata, la norma viola il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) perchè fa dipendere il diritto delle aziende allo sgravio contributivo dalla maggiore o minore sollecitudine con cui l'ufficio competente del Ministero del lavoro prende in esame le singole domande di prepensionamento e dalla maggiore o minore durata dei tempi tecnici occorrenti per formulare la proposta che deve accompagnare la trasmissione della domanda al CIPI. Più volte questa Corte ha ravvisato una irragionevole disparità di trattamento in norme che subordinavano l'applicazione di un beneficio alla condizione dell'espletamento di una procedura amministrativa entro un certo termine (sentenze nn. 85 del 1965 e 121 del 1967).

3. La norma impugnata potrebbe essere messa in armonia con l'art. 3 Cost. in via di interpretazione se fosse consentito intendere la frase "giacenti presso il CIPI" non nel senso (ritenuto dal giudice a quo) di "(già) trasmesse al CIPI", bensì nel senso di "non (ancora) definite dal CIPI", concetto, quest'ultimo, includente sia le domande di prepensionamento non ancora trasmesse al CIPI entro il 28 febbraio 1989, sia quelle già trasmesse, ma non ancora decise a tale data.

Siffatta interpretazione, sebbene di per sè conforme all'accezione del termine "giacenza" (di una pratica) nel linguaggio burocratico, toglierebbe però al requisito in esame ogni significato normativo, finendo col leggere la disposizione impugnata - contenuta in un decreto convertito in legge dopo essere stato reiterato undici volte - nei termini in cui era formulata nei primi sei decreti della serie (iniziata dal d.l. 1° aprile 1989, n. 119), i quali si limitavano a richiedere la presentazione delle domande di prepensionamento entro il 28 febbraio 1989, ai sensi dell'art.5, comma 1, del d.l. 11 gennaio 1989, n. 5 (non convertito).

La nuova formulazione adottata dall'art. 4, comma 2, del d.l. 24 aprile 1990, n. 82 (non convertito) e ripetuta nell'art. 5, comma 2, del d.l. n. 108 del 1991 (convertito), ha tradito l'intenzione del legislatore, che non era quella di restringere la cerchia delle aziende beneficiarie, ma soltanto di precisare (superfluamente) che le domande presentate in data anteriore al 1° marzo 1989, ai fini dell'art. 5, comma 1, del decaduto d.l. n. 5 del 1989, rimanevano valide anche se al la data del 28 febbraio 1989 non fosse ancora intervenuta una deliberazione positiva del CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 675 del 1977, indipendentemente dalla circostanza che entro tale data fossero già state o no tra smesse alla segreteria del CIPI con la proposta del Ministro del lavoro.

Tale intenzione non è ricostruibile dall'interprete in termini compatibili col tenore letterale della disposizione, e pertanto si deve far luogo - alla stregua dell'interpretazione rigorosa accolta dal giudice a quo - a una dichiarazione di illegittimità costituzionale che espunga dalla norma l'elemento di irrazionalità da cui è oggettivamente inficiata.

4. Resta assorbito l'altro motivo di impugnazione riferito all'art. 97 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.l. 29 marzo 1991, n. 108 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169, nella parte in cui subordina lo sgravio dell'impresa dal contributo all'INPS, previsto dal successivo comma 5, oltre che alla presentazione della domanda di pensionamento anticipato entro il 28 febbraio 1989, anche alla condizione della giacenza della domanda presso il CIPI alla medesima data.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/93.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/03/93.