Ordinanza n. 104 del 1993

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ORDINANZA N. 104

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 29 gennaio 1987, n.13 (Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonchè alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1991 dalla Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale, sul ricorso proposto da Barone Giuseppe, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione di Barone Giuseppe;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 giugno 1991 (pervenuta a questa Corte il 16 luglio 1992) la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, adita dal ricorso di Giuseppe Barone, ha sollevato, in riferimento all'art.3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge 29 gennaio 1987, n. 13, nella parte in cui limita il beneficio dell'adeguamento degli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio (nella stessa misura dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra) ai soli impiegati civili dello Stato, con esclusione degli ex segretari comunali e provinciali, titolari di pensioni a carico delle Casse di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

Considerato che dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, la legge 8 agosto 1991, n. 274, ha introdotto nuove norme sulle procedure di liquidazione delle pensioni ed in particolare, all'art. 14, comma 8, ha esteso ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle Casse degli istituti di previdenza gli assegni accessori al trattamento stesso <con le modalità, misure e decorrenze previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13>;

che sulla formulazione di tale disposizione v'è stato significativo approfondimento in sede parlamentare, proprio al fine di evitare disarmonie e discriminazioni a danno dei pensionati delle Casse, tanto che l'originaria stesura della norma è stata modificata per far decorrere gli adeguamenti predetti dal 1° luglio 1986 (Senato, Assemblea, seduta del 5 ottobre 1989);

che pertanto occorre disporre la restituzione degli atti al giudice a quo, affinchè riesamini la controversia alla luce della normativa sopravvenuta.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 19/03/93.