SENTENZA N. 100
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Presidente
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott.
Francesco GRECO
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Prof.
Vincenzo CAIANIELLO
Avv.
Mauro FERRI
Prof.
Luigi MENGONI
Prof.
Enzo CHELI
Dott.
Renato GRANATA
Prof.
Giuliano VASSALLI
Prof.
Francesco GUIZZI
Prof.
Cesare MIRABELLI
Prof.
Fernando SANTOSUOSSO
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio
1992 dal Tribunale di Cassino nel procedimento civile vertente tra Fallimento
di De Blasis Antonio e Carducci Mariolina, in De Blasis, ed altro, iscritta al n. 682 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie
speciale, dell'anno 1992.
Visto
l'atto di costituzione della curatela del fallimento di De Blasis
Antonio;
udito
nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;
udito
l'avvocato Fulvio Fabrizi per la curatela del fallimento di De Blasis Antonio.
Ritenuto in fatto
l.- Con
ordinanza emessa il 31 gennaio 1992 e pervenuta alla Corte costituzionale il 12
ottobre 1992, il Tribunale di Cassino riteneva rilevante e non manifestamente
infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 69 della legge
fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione.
Premetteva
il Tribunale che, nel corso della procedura fallimentare nei confronti di
Antonio De Blasis, il curatore, rilevato che con due
rogiti trascritti il 7 gennaio 1981 ed il 17 giugno 1981, il fallito aveva
donato alla moglie alcuni immobili, chiedeva che il Tribunale dichiarasse in
via alternativa detti negozi assolutamente simulati (ex art. 1416 del codice
civile) o revocati ai sensi dell'art. 69 della legge fallimentare ovvero
dell'art. 2901 del codice civile, e comunque privi di effetto nei confronti
della massa dei creditori ammessi al passivo del fallimento, con la conseguente
restituzione degli immobili e dei frutti.
2.-
Osservava il Tribunale che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale
del 27 giugno 1973,
n. 91, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 781 del codice civile, non sussiste più il divieto di donazione fra i
coniugi. La conseguente liceità di siffatte donazioni, ad avviso del
remittente, determina una lacuna nella disciplina fallimentare, dal momento
che, mentre le donazioni fra coniugi compiute nel biennio anteriore al
fallimento possono ritenersi inefficaci ai sensi dell'art. 64 della legge
fallimentare riguardante tutti gli atti a titolo gratuito a vantaggio di
chiunque, per le liberalità tra coniugi compiute in epoca più remota, come quelle
oggetto delle azioni proposte dal curatore, sorgono problemi di
irragionevolezza e disparità di trattamento nella normativa residuata alla
predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale.
3.- Ed
invero -osserva il Tribunale- se si applicasse la norma (art. 2901 del codice
civile) relativa alla revocatoria ordinaria, si avrebbe una sperequazione,
sotto il duplice profilo del regime probatorio e della decorrenza della
prescrizione, fra il trattamento normativo più esigente della sorte degli atti
a titolo gratuito oltre il biennio dal fallimento rispetto a quello più
facilitato della revoca degli atti a titolo oneroso tra coniugi (art. 69 della
legge fallimentare). Nè, d'altra parte, appare
possibile al Tribunale, in via di interpretazione estensiva o per analogia,
applicare quest'ultima disposizione anche agli atti a titolo gratuito oltre il
biennio, ostandovi la chiara portata della stessa e il divieto di applicazione
analogica di una norma contenente una presunzione legale.
Il
Tribunale, pertanto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in
relazione agli articoli 3, 1o comma, e 24, 1o comma, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge fallimentare,
nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a
titolo gratuito compiuti più di due anni prima della dichiarazione di
fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale.
4.- Si è
costituita in questa sede la curatela del fallimento per aderire
incondizionatamente alla questione di illegittimità costituzionale sollevata
d'ufficio dal Tribunale e chiedendo che la stessa venga accolta.
Ribadisce
in proposito il curatore che l'abolizione dello storico divieto di donazioni
fra coniugi, già previsto dall'art. 781 del codice civile, fu giustificato
dalla Corte costituzionale con riferimento ai rapporti interni fra coniugi, in
quanto limitava la capacità contrattuale dei cittadini coniugati e riduceva la
loro libertà di iniziativa economica. Ma in quella occasione non fu considerato
che, nei riflessi esterni, ai creditori concorrenti deriverebbe per gli atti
gratuiti una tutela deteriore rispetto ai negozi a titolo oneroso stipulati dai
coniugi nel medesimo periodo di esercizio dell'impresa commerciale.
Considerato in diritto
l.- La
presente questione di costituzionalità investe l'art.69 della legge
fallimentare nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di
applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra i coniugi più di due anni
anteriori alla dichiarazione del fallimento, ma nel tempo in cui il fallito
esercitava l'impresa commerciale.
Il
Tribunale rimettente ha ritenuto anzitutto rilevante la questione ai fini della
decisione "dal momento che il curatore del fallimento ha invocato, sia
pure in via alternativa, l'anzidetta norma, onde ottenere la dichiarazione
giudiziale di inefficacia nei confronti dei creditori concorrenti degli
impugnati atti di donazione, compiuti dal fallito a vantaggio della moglie in
epoca anteriore di oltre due anni alla dichiarazione di fallimento".
In
proposito, è appena il caso di ricordare che spetta al giudice a quo ritenere
quale sia l'ordine logico di esame delle varie domande introitate a sentenza
(art. 277 del codice di procedura civile), oltre che valutare se la
controversia non possa essere decisa senza affrontare la questione di
costituzionalità (si vedano le sentenze n. 73 del
1991, n. 97
del 1987 e n.139
del 1980 della Corte costituzionale).
2.- La
questione è fondata.
Giova
premettere che il complesso quadro normativo disegnato dal legislatore del 1942
per tutelare i creditori da atti pregiudizievoli alle loro ragioni era composto
da norme contenute sia nel codice civile (per le situazioni generali che
prescindono dal fallimento), sia nella legge fallimentare per il particolare
ambito applicativo di detta procedura concorsuale. Sul primo versante il codice
prevedeva: a) l'azione revocatoria cosiddetta ordinaria, esercitabile alle
varie condizioni previste dall'art.2901, ed applicabile anche in sede
fallimentare per l'esplicito richiamo contenuto nell'art. 66 della legge
fallimentare; b) il divieto di liberalità fra coniugi, salvo quelle conforme
agli usi, sancito dall'art.781; e ciò per motivi inerenti a rapporti interni alla
coppia e per la tutela dei creditori del donante.
Sul
versante della procedura fallimentare, il legislatore tracciava un sistema
revocatorio molto differenziato, prevedendosi la disciplina più rigorosa
dell'inefficacia automatica ex lege per gli atti a
titolo gratuito e per l'anticipazione di pagamenti compiuti nel biennio
anteriore al fallimento (artt. 64, 65), e quella meno rigorosa, di revoca a
determinate condizioni, per atti a titolo oneroso o cambiali scadute (artt. 67,
68).
A questa
normativa comune se ne aggiungeva una particolare, riguardante specificamente
gli atti fra coniugi, considerati dal legislatore con maggiore diffidenza
presumendosi che il coniuge sia la persona più in grado di conoscere lo stato
di insolvenza dell'imprenditore e più disposta a colludere con lui. In questo
caso la legge prevedeva (oltre il generale divieto di donazioni sopracennato) sia la revoca degli atti a titolo oneroso
compiuti tra i coniugi durante tutto il tempo in cui il fallito esercitava
un'impresa commerciale, per una presunzione iuris
tantum di conoscenza dello stato di insolvenza (art. 69), sia la cosiddetta praesumptio muciana sulla provenienza del danaro per gli
acquisti del coniuge del fallito (art. 70).
3.- Il
sistema ora ricordato ha subito qualche successiva alterazione, oltre che per
la menzionata dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 781 del codice
civile (sentenza
n.91 del 1971 della Corte costituzionale), anche per il sopravvenire della
riforma del diritto di famiglia (Legge n. 151 del 1975), da cui è derivata
l'inapplicabilità della presunzione muciana al coniuge del fallito in regime di
comunione legale (Cassazione, nn. 351, 6079, 7338 del
1990).
L'abrogazione
del divieto di donazioni fra coniugi, giustificato dalla citata sentenza per
violazione del principio di eguaglianza fra cittadini e per la riduzione della
libertà della iniziativa economica dei coniugi (ma con un accenno anche al
risvolto del possibile pregiudizio dei diritti di terzi), ha fatto sorgere
notevoli dubbi sulla coerenza della disciplina applicabile agli atti gratuiti
fra coniugi con le altre norme di risulta nel quadro complessivo della tutela
delle ragioni dei creditori; problema che la dottrina e la giurisprudenza
espressamente dichiarano di difficile soluzione, in sede interpretativa.
4.-
Secondo una prima tesi, le donazioni tra coniugi, oltre il biennio, non più
nulle ma ancora pregiudizievoli per i creditori, potrebbero essere attualmente
revocate nell'ambito della procedura fallimentare soltanto ai sensi dell'azione
generale dell'art. 2901 del codice civile, ancorchè
gli stessi autori lamentino che le condizioni previste per detta azione siano
ora ingiustificatamente più gravose di quelle relative alla revoca degli atti a
titolo oneroso tra coniugi. Ed invero, mentre per questi ultimi la legge (art.
69 della legge fallimentare) presume nell'acquirente la conoscenza dello stato
di insolvenza del fallito e la mala fede dell'alienante, l'art. 2901 pone
invece a carico del creditore (e per esso del curatore) il notevole onere di
provare, anche per gli atti a titolo gratuito, tutte le condizioni previste dal
numero 1) della citata norma ( e cioè la conoscenza dell'eventus
damni e, in certi casi, anche il consilium
fraudis). Senza contare che la prescrizione per la
revoca degli atti a titolo oneroso ex art. 69 della legge fallimentare decorre
dalla data della dichiarazione di fallimento, mentre quella per gli atti a
titolo gratuito risalirebbe al momento in cui essi sono compiuti, favorendo
così la prescrizione dell'azione.
5.- Ad
evitare queste incongruenze e disparità, altri studiosi -sia pure con notevoli
perplessità- ed una parte della giurisprudenza di merito ritengono che la
soluzione del problema vada rinvenuta estendendo l'applicabilità di norme
contenute nella legge speciale anche agli atti di liberalità compiuti oltre il
biennio dai coniugi con pregiudizio per i creditori fallimentari. Pur non
escludendosi, cioè, l'eventualità di un possibile ricorso alla revocatoria
ordinaria (richiamata espressamente dall'art. 66 della legge fallimentare), si
è evidenziata l'esigenza di una soluzione che, da una parte, eviti le
incongruenze derivanti dalla sola applicabilità dell'art.2901 agli atti di
liberalità tra coniugi, dall'altra, sia più coerente col trattamento che la legge
fallimentare riserva agli atti gratuiti ed a quelli onerosi compiuti dai
coniugi.
Premesso
che il caso degli atti gratuiti tra coniugi effettuati nel biennio rientra
ovviamente nell'applicabilità della norma generale prevista dall'art. 64 della
legge fallimentare, ove invece si tratti di atti a titolo gratuito tra coniugi
prima ancora del biennio si cerca quale sia la norma suscettibile di espansione
per la sua ratio e per le condizioni più prossime a tale secondo caso.
Va in
proposito osservato che, a prescindere dai limiti del petitum
dell'ordinanza di rimessione, che appunto individua tale norma nell'art. 69,
effettivamente questa disposizione, anche se riguardante gli atti a titolo
oneroso, contiene due elementi di prossimità alla predetta seconda ipotesi,
essendo essa infatti riferita specificamente solo agli atti tra coniugi e ad
atti posti in essere nel periodo di esercizio dell'impresa, anche oltre il
biennio anteriore al fallimento.
6.- La
dilatazione della portata della citata norma all'ipotesi degli atti gratuiti
tra coniugi oltre il biennio non può essere affermata mediante interpretazione
estensiva, dati i chiari limiti del contenuto della norma stessa, nè per analogia, ove si consideri che le presunzioni
legali, costituite solo in forza di speciali disposizioni di legge, danno luogo
ad jus singulare, come tale
non suscettibile di applicazione analogica.
Non resta
che la via di una pronunzia di incostituzionalità parziale, che meglio assicuri
la certezza del diritto, dal momento che la soluzione adeguatrice
consiste nell'estensione logicamente necessitata ed in certo senso implicita
nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la
disposizione impugnata (Corte costituzionale, sentenza n.8 del
1987). Ed invero, la irragionevolezza della norma dell'art. 69 sopravvenuta
all'abrogazione del divieto di donazioni tra coniugi (art. 781 del codice
civile), può essere superata ampliando la portata della disposizione
originariamente limitata alla revocatoria degli atti a titolo oneroso compiuti
tra coniugi anche oltre il biennio -limitazione ormai priva di fondamento
logico- agli atti di liberalità tra coniugi nello stesso periodo, altrimenti
revocabili solo alle condizioni più rigorose previste dall'art. 2901 e con una decorrenza
prescrizionale più svantaggiosa.
Può
conclusivamente ritenersi che gli aspetti di irragionevolezza sopra esposti
sono in contrasto con i principi dell'art. 3 della Costituzione, restando
assorbita la prospettazione del giudice a quo in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
L'estensione
dell'intero testo dell'art. 69 della legge fallimentare agli atti gratuiti non
disperde qualche residuo margine di disarmonia, come quello della rilevanza
della prova contraria del coniuge sulla sua ignoranza circa lo stato di
insolvenza del fallito (mentre ciò è previsto dall'art.2901, n. 2, del codice
civile solo per l'ipotesi degli atti a titolo oneroso); ma eliminare tali
residui margini è compito del legislatore.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Legge fallimentare), nella parte in cui non comprende nel proprio ambito
di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni
prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito
esercitava un'impresa commerciale.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 10/03/93.
Francesco
Paolo CASAVOLA, Presidente
Fernando
SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata
in cancelleria il 19/03/93.