Ordinanza n. 98 del 1993

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ORDINANZA N. 98

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n.401 del 19 ottobre 1992;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, dipendente dalla riproduzione meccanica del testo depositato della sentenza medesima.

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che, nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, sia corretto il seguente errore materiale: 1) nel "Considerato in diritto", al punto 2), nel secondo periodo le parole "In proposito è opportuno premettere" sono sostituite dalle seguenti: "Per quel che riguarda il riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, va rilevato".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 15/03/93.