Sentenza n. 70 del 1993

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SENTENZA N. 70

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge della Regione Sicilia 14 maggio 1976, n. 77 (Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'Ente Minerario Siciliano, approvazione del piano di investimenti della SARP ed interventi nel settore dei sali alcalini), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1991 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Pancamo Giorgio e l'Ente Minerario Siciliano ed altri, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;

 

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

Ritenuto in fatto

 

l. - Un ex dirigente della Chisade s.p.a. (del gruppo EMS), posto in quiescenza con effetto dal 31 dicembre 1976, adiva il Giudice del lavoro di Palermo perchè gli fossero riconosciuti i benefici economici previsti a seguito della sentenza n. 180 del 1987 della Corte Costituzionale.

 

Il Pretore considerava che, nell'ambito del piano di risanamento, ristrutturazione e potenziamento delle aziende controllate dall'EMS, in base all'art. 4 ultimo comma, della legge regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n. 77, si applicano i benefici di cui agli artt. 6, 8, 9 e 10 della legge della stessa regione 6 giugno 1975, n. 42, ai "di pendenti della Chisade" i cui rapporti di lavoro fossero stati risolti con anticipo; che per "dipendenti" dovessero intendersi solo gli operai e gli impiegati con esclusione dei dirigenti.

 

Sicchè la domanda dell'attore non poteva accogliersi.

 

Sollevava, quindi, questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale citata, per violazione dell'art.3 della Costituzione, in quanto risulterebbero ingiustamente e ingiustificatamente discriminati i dirigenti Chisade pur dipendenti dell'azienda.

 

2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

 

2.l. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente della Giunta della Regione Sicilia, la quale ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione, osservando che i richiamati artt.6, 8 e 9 della legge regionale n. 42 del 1975 devono interpretarsi nel senso dell'applicabilità dei benefici medesimi in favore anche dei dirigenti, attesa altresì l'impossibilità di una loro discriminazione per effetto della stessa normativa richiamata, come emendata dalla citata sentenza di questa Corte n. 180 del 1987.

 

Considerato in diritto

 

l. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 4, ultimo comma, della legge regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n.77, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle provvidenze previste dagli artt. 6 e 9 della legge della medesima Regione 6 giugno 1975, n. 42 nei confronti dei dirigenti della Chisade, violi l'art. 3 della Costituzione, in quanto discriminerebbe, senza alcuna giustificazione ragionevole tale categoria di lavoratori rispetto ad altri dipendenti della stessa Chisade, inquadrati in diversa categoria.

 

2. - La questione non è fondata per quanto si dirà.

 

Si è già affermato (sent. n. 180 del 1987) che, pur essendo innegabile la sussistenza nell'ambito aziendale di una differenziazione tra operai, impiegati e dirigenti, per cui si giustifica un diverso trattamento dei dirigenti rispetto agli operai e agli impiegati sia per i licenziamenti individuali che per quelli collettivi, tuttavia, nell'ambito dell'applicazione degli artt. 6, primo comma, e 9 della legge regionale n.42 del 1975 non sussiste alcuna valida ragione che fondi il diniego della concessione anche ai dirigenti dei benefici accordati a tutti gli altri dipendenti che perdono improvvisamente il lavoro. Tanto più che essi incontrano se non una maggiore, almeno una pari difficoltà nel trovare una nuova sistemazione, sicchè la dizione "dipendenti della Chisade" ai quali si applicano i benefici di cui agli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1975 deve ritenersi comprensiva, oltre che degli operai e degli impiegati, anche dei dirigenti.

 

Conseguentemente della questione sollevata deve dichiararsi la infondatezza.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n.77 (Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'Ente Minerario Siciliano, approvazione del piano di investimenti della SARP ed interventi nel settore dei sali alcalini), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/02/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Francesco GRECO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 26/02/93.