Ordinanza n. 66 del 1993

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ORDINANZA N. 66

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1992 dal Pretore di Rovigo - sezione distaccata di Adria - nel procedimento penale a carico di Mazzucco Claudio ed altri, iscritta al n.397 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Rovigo - sezione distaccata di Adria - dubita della legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, cod.proc. pen., nella parte in cui, in caso di nuove contestazioni (artt. 516, 517, 518, secondo comma, cod. proc. pen.), stabilisce che l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove solo "a norma dell'art. 507" - e cioé solo se risultino assolutamente necessarie e solo dopo l'assunzione di altre prove - sostenendo che ciò comporta ingiustificabili limitazioni del diritto di difesa nonchè disparità di trattamento tra le parti e perciò la violazione degli artt. 3 e 24 Cost.;

che il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto;

Considerato che la predetta questione è stata già decisa con la sentenza n. 241 del 1992, con la quale, tra l'altro, l'art.519, secondo comma, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui conteneva l'inciso "a norma dell'art. 507";

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente illegittimo quanto all'inciso "a norma dell'art. 507" con la sentenza n. 241 del 1992 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Pretore di Rovigo - sezione distaccata di Adria - con ordinanza del 7 aprile 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/02/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Ugo SPAGNOLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16/02/93.