Sentenza n. 38 del 1993

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SENTENZA N. 38

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938 n. 204 recante "Norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria", convertito in legge 3 giugno 1938, n.778", iscritto al n. 48 del Registro Referendum.

 

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta: udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

 

udito l'avv. Massimo Severo Giannini, quale presentatore.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 16 settembre 1991 dal Comitato per la riforma democratica, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogato l'articolo 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 recante "Norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria" convertito in legge dalla legge 3 giugno 1938, n.778?".

 

2.- L'Ufficio centrale, verificata con esito positivo la regolarità della richiesta e la persistente vigenza dell'atto normativo cui si riferisce, con ordinanza del 15 dicembre 1992 l'ha dichiarata legittima.

 

Ritenuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per la conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione.

 

3.- In data 11 gennaio 1993 i presentatori della richiesta di referendum hanno depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità dello stesso.

 

Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 è stato udito in qualità di difensore dei promotori, l'avvocato Massimo Severo Giannini, il quale ha insistito per l'ammissibilità del referendum.

 

Considerato in diritto

 

1.- Questa Corte è chiamata ad accertare la sussistenza o meno dei requisiti di ammissibilità della richiesta di referendum oggetto di esame. A tal fine si deve stabilire se ricorrano i limiti espressamente previsti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione o comunque impliciti nell'ordinamento costituzionale relativi alle normative non suscettibili di consultazioni referendarie abrogative, ed accertare altresì se la struttura del quesito proposto risponda alle esigenze di chiarezza, univocità ed omogeneità, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di ammissibilità delle domande referendarie.

 

2.- Oggetto della richiesta di referendum abrogativo è l'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778, recante "Norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria". Questo articolo dispone, al primo comma, che "La nomina di due membri dei consigli di amministrazione delle Casse di risparmio, che assumono rispettivamente l'ufficio di presidente e di vice presidente, è devoluta al Capo del governo, che vi provvede con propri decreti, su proposta del capo dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sentita la federazione nazionale fascista delle Casse di risparmio"; ed, al secondo comma, dispone che "Il presidente ed il vice presidente dei consigli di amministrazione delle Casse di risparmio istituite da associazioni di persone, saranno scelti, a preferenza, fra i soci delle rispettive aziende".

 

Com'è noto, le funzioni allora spettanti al Capo del governo nella specifica materia degli enti creditizi di diritto pubblico sono oggi esercitate dal Ministro del tesoro e dal Governatore della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (d.lgs. lgt. 14 settembre 1944, n.226 e d. lg. C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691), e previo il parere parlamentare (L. 24 gennaio 1978, n. 14).

 

Per effetto di queste disposizioni, pertanto, la nomina di due membri dei consigli di amministrazione delle Casse di risparmio, che assumono rispettivamente l'ufficio di presidente e di vice presidente, è effettuata dal Ministro del tesoro su proposta del Governatore della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere parlamentare.

 

Questo sistema di nomina non può ritenersi totalmente superato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 (recante "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (recante "Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio") sia perchè non tutte le Casse di risparmio sono state automaticamente trasformate in società per azioni, sia perchè ai restanti enti pubblici conferenti l'azienda a queste società "continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi" (art. 11 d. lgs. 20 novembre 1990, n. 356).

 

3.- Va anche ricordato che l'oggetto del referendum riguarda soltanto la nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Casse di risparmio e non anche la nomina dei presidenti e dei vice presidenti dei residui Monti di credito su pegno, la quale è disciplinata da disposizioni che non sono toccate dal quesito referendario. Per i Monti di credito su pegno di prima categoria, infatti, in virtù del rinvio operato dal terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1938, n. 745 (recante l'Ordinamento dei Monti di credito su pegno), si applica l'art. 10 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n.967, secondo il quale due membri del Consiglio di amministrazione di detti Monti, che ricoprono rispettivamente l'Ufficio di presidente e di vice presidente, sono nominati dal ministro dell'economia nazionale (oggi dal Ministro del tesoro).

 

Per i Monti di credito su pegno di seconda categoria si applica l'art. 5 della citata legge 10 maggio 1938, n. 745, secondo il quale il presidente ed il vice presidente sono nominati dal capo dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito (ora dal Governatore della Banca d'Italia).

 

4.- Ciò premesso, non si riscontra nella richiesta referendaria in esame alcuna delle ragioni di inammissibilità previste espressamente dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, o desumibili dalla disciplina costituzionale del referendum abrogativo (sent. n. 16 del 1978). É di tutta evidenza, infatti, che la normativa oggetto del quesito referendario non rientra nelle ipotesi escluse riguardanti le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di cui al citato art. 75, secondo comma, della Costituzione. Nè la proposta di referendum ha per oggetto atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare o disposizioni legislative a contenuto costituzionalmente vincolato. Ed è altresì evidente che sussistono i requisiti di chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito, in quanto la disposizione oggetto del referendum, obiettivamente considerata nella sua struttura e finalità, contiene quel principio la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornirà.

 

Ed invero, il quesito referendario mira univocamente a sottrarre al Governo la funzione di nominare gli organi amministrativi al vertice delle Casse di risparmio.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 ("Norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria") convertito in legge dalla legge 3 giugno 1938, n. 778, dichiarata legittima, con ordinanza 15 dicembre 1992, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/01/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 04/02/93.