Sentenza n. 37 del 1993

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SENTENZA N. 37

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 23 dicembre 1978, n.833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) limitatamente a: art.2, comma secondo, limitatamente alle parole: "h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo"; art. 14, comma terzo, limitatamente alle parole: "b) all'igiene dell'ambiente"; art. 18, comma secondo: "La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire:

 

a)il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi con quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione;

 

b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa;

 

c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio;

 

d) la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione."; art. 20, comma primo, lettera a), limitatamente alle parole: "di vita e", e lettera c), limitatamente alle parole: "di vita e"; art. 21, comma secondo, limitatamente alle parole: "e la salvaguardia dell'ambiente", nonchè alle parole: "di igiene ambientale e"; art. 22; art. 66, comma primo, lettera a), limitatamente alle parole: "compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi", iscritto al n. 44 del registro referendum.

 

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato legittima la richiesta;

 

vista l'ordinanza dell'11 gennaio 1993 con la quale lo stesso Ufficio centrale ha dichiarato cessate le operazioni referendarie limitatamente alle parti del quesito concernenti gli artt. 18, comma secondo, e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

 

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

 

udito l'avv. Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori del referendum.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - L' Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata da Mario Signorino, Rosa Filippini, Valter Baldassarri, Vincenzo Di Calogero, Maria Leonia Taranta, Anna Laura Radiconcini, Antonio De Belvis, Gianluca Rossi, Lorenzo Rendi, Alberto Ginocchi e Marilena Liotti, concernente l'abrogazione della legge 23 dicembre 1978, n.833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), "limitatamente a:

 

- art. 2, comma secondo, limitatamente alle parole: "h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo";

 

- art. 14, comma terzo, limitatamente alle parole: "b) all'igiene dell'ambiente";

 

- art. 18, comma secondo: "La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire: a) il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi con quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione; b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa; c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio; d) la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione.";

 

- art. 20, comma primo, lettera a), limitatamente alle parole: "di vita e", e lettera c), limitatamente alle parole "di vita e";

 

- art. 21, comma secondo, limitatamente alle parole: "e la salvaguardia dell'ambiente", nonchè alle parole: "di igiene ambientale e";

 

- art. 22;

 

- art. 66, comma primo, lettera a), limitatamente alle parole: "compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi".

 

2. - Con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 l'Ufficio centrale, ritenuta tempestiva la presentazione della richiesta e verificati i risultati delle operazioni di riscontro compiute dal Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione, ha dichiarato legittima la richiesta di referendum.

 

3. - Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, ha fissato l'adunanza in camera di consiglio per il 13 gennaio 1993, disponendone comunicazione ai promotori della richiesta di referendum ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

 

4. - Con memoria depositata il 2 gennaio 1993 Valter Baldassarri, Antonio De Belvis e Lorenzo Rendi, promotori della richiesta di referendum, rappresentati dall'avv. Beniamino Caravita di Toritto, hanno segnalato che, successivamente all'ordinanza dell'Ufficio centrale, è stato emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), i cui artt. 4 e 7 (concernenti, rispettivamente, aziende ospedaliere e presidi ospedalieri ed i presidi multizonali di prevenzione), incidendo su disposizioni oggetto del quesito referendario ed in particolare sugli artt. 18 e 22 della legge n. 833 del 1978, ne avrebbero comportato l'abrogazione. I promotori del referendum hanno altresì comunicato di avere presentato istanza affinchè l'Ufficio centrale deliberasse in ordine alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 502 del 1992.

 

5. - Con ordinanza emessa l'11 gennaio 1993, comunicata il giorno successivo, l'Ufficio centrale per il referendum, ritenuto che il contenuto normativo essenziale degli artt. 4 e 7 del sopravvenuto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha modificato sostanzialmente la disciplina prevista dagli artt. 18 e 22 della legge n.833 del 1978, ha dichiarato cessate le operazioni referendarie limitatamente alle parti del quesito concernenti queste disposizioni.

 

6. - Con memoria depositata il 7 gennaio 1992 l'associazione "Socialità e Diritto", rappresentata dal suo presidente avv.Vincenzo Vanda, ha chiesto che venga riconosciuta la propria legittimazione ad intervenire e che nel merito il referendum sia dichiarato inammissibile.

 

7. - Con memoria depositata l'11 gennaio 1993 i promotori del referendum, eccepita la inammissibilità dell'intervento dell'associazione "Socialità e Diritto", hanno affermato che obiettivo del referendum, con l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 833 del 1978, è di rendere autonoma la cura del settore ambientale rispetto a quella del settore sanitario, secondo le linee di evoluzione avviate con la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente. I promotori hanno anche affermato che la richiesta di referendum è da ritenere ammissibile, sostenendo che il quesito non urta con i limiti alle votazioni popolari per l'abrogazione di leggi, espressamente o implicitamente previsti dall'art. 75 della Costituzione, mentre imperfezioni del quesito proposto sarebbero inevitabili e, siccome comuni agli ordinari procedimenti di normazione, ininfluenti, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza n. 63 del 1990), sull'ammissibilità del referendum.

 

8. - Con nota integrativa depositata il 13 gennaio 1993, successivamente alla seconda ordinanza dell'Ufficio centrale ed in relazione alla più ristretta formulazione del quesito risultante dalla stessa ordinanza, i promotori del referendum hanno precisato che la proposta abrogazione di norme mira a colpire l'attribuzione di competenze di controllo, al fine della prevenzione ambienta le, anche ai servizi interni delle unità sanitarie locali. La proposta abrogazione dell'art.66 della legge n.833 del 1978, nella parte in cui dispone il trasferimento ai comuni (con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali) dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi, risponderebbe alla stessa ragione ispiratrice, consentendo di provvedere al trasferimento di beni ed attrezzature degli ex laboratori di igiene e profilassi ai nuovi organismi di prevenzione.

 

9. - In camera di consiglio è stato ascoltato, per i promotori, l'avv. Beniamino Caravita di Toritto, che ha insistito per l'ammissibilità del referendum.

 

Considerato in diritto

 

1. - Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l'intervento della associazione "Socialità e Diritto" non consentito dall'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che indica in modo tassativo, quali organi e soggetti che possono intervenire nel procedimento dinanzi alla Corte costituzionale per la deliberazione sull'ammissibilità del referendum, solo i delegati e i presentatori o il Governo.

 

2. - La richiesta di referendum, sulla cui ammissibilità la Corte deve pronunciarsi, riguarda le sole disposizioni della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale oggetto del quesito ritenuto legittimo dall'Ufficio centrale per il referendum con ordinanza del 15 dicembre 1992 e per le quali le operazioni referendarie non sono state dichiarate cessate dallo stesso Ufficio con ordinanza dell'11 gennaio 1993.

 

Della legge 23 dicembre 1978, n. 833, residuano sottoposti a referendum i seguenti articoli, nella parte in cui prevedono:

 

a)che il servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle sue competenze, persegue "la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo" (art.2, secondo comma, lettera h);

 

b) che l'unità sanitaria locale, nell'ambito delle proprie competenze, provvede in particolare "all'igiene dell'ambiente" (art. 14, terzo comma, lettera b);

 

c) che le attività di prevenzione delle unità sanitarie locali comprendono l'indicazione delle misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti non solamente di lavoro (competenza che rimarrebbe attribuita alle unità sanitarie locali), ma anche "di vita", competenza che si vorrebbe ad esse sottratta (art. 20, primo comma, lettera c);

 

d) che le unità sanitarie locali organizzano propri servizi non solo di medicina del lavoro e per la tutela della salute dei lavoratori (che rimarrebbero attribuiti alle stesse), ma anche "per la salvaguardia dell'ambiente" e "di igiene ambientale", servizi che si vorrebbero ad esse sottratti (art. 21, secondo comma).

 

Infine si intendono escludere [mediante la soppressione di parte dell'art. 66, primo comma, lettera a) della stessa legge] dal trasferimento al patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi.

 

3. - La richiesta di referendum non riguarda materie che espressamente non sono ammesse alla votazione popolare, secondo la indicazione testuale dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione, nè materie implicitamente escluse dal referendum, secondo la interpretazione logico-sistematica della stessa disposizione costituzionale, più volte precisata dalla giurisprudenza di questa Corte.

 

Il quesito, come sopra descritto, risponde inoltre ai requisiti di omogeneità, semplicità e chiarezza che, nell'ambito della verifica propria di questa fase del procedimento referendario, consentono di dichiarare ammissibile la relativa richiesta.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale degli artt. 2 secondo comma, 14 terzo comma, 20 primo comma, 21 secondo comma, 66 primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale), nei termini indicati in epigrafe; richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992, escluse le parti del quesito (artt. 18, secondo comma, e 22 della stessa legge) per le quali l'Ufficio centrale ha dichiarato cessate le operazioni referendarie con ordinanza emessa l'11 gennaio 1993.

 

Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 e operazioni referendarie con ordinanza emessa l'11 gennaio 1993.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/01/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Cesare MIRABELLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 04/02/93.