Ordinanza n. 15 del 1993

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ORDINANZA N. 15

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 8, della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.

 

Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1992 dalla Corte di Appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Craparo Calogero e Venezia Giuseppe ed altri, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.36, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri.

 

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.9, primo comma, n. 8, della legge 24 giugno 1986 n. 31 della Regione siciliana, nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei coordinatori dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, per i consigli dei comuni che concorrono a costituirla.

 

Considerato che con sentenza n. 463 del 1992 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma "nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale;

 

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 8 della legge 24 giugno 1986 n. 31 della Regione siciliana ("Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.

 

Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/01/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA ,Presidente

 

Mauro FERRI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 19/01/93.