Ordinanza n.4 del 1993

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ORDINANZA N. 4

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto dalla U.S.L. n. 13 della Toscana-Area livornese contro la Regione Toscana ed altro, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30 prima serie speciale dell'anno 1992.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

 

Ritenuto che nel giudizio promosso dall'Unità sanitaria locale n. 13 della Toscana contro la Regione Toscana ed il Comitato regionale di controllo per l'annullamento della decisione n.109 con la quale lo stesso Comitato ha annullato la delibera n.2315 del 19 settembre 1990 del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale n. 13, il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 1 della legge n. 460 del 27 ottobre 1988, nella parte in cui non prevede la concessione dell'indennità di rischio radiologico nella misura di o 200000 mensili ed il congedo aggiuntivo di 15 giorni per anno al personale delle Unità sanitarie locali sottoposto al rischio da radiazioni ionizzanti nella stessa misura di quello tecnico e medico di radiologia;

 

che il giudice remittente, nel prospettare i suoi dubbi di legittimità costituzionale, ha preso le mosse da una interpretazione dell'art.1, secondo comma, della legge n. 460 del 1990 secondo cui l'indennità di rischio radiologico di L. 200000 ed il diritto al congedo aggiuntivo spettano esclusivamente ai medici e tecnici di radiologia e non anche agli altri dipendenti sottoposti con continuità al rischio di radiazioni;

 

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata, così interpretata, sarebbe in contrasto con l'art.3 della Costituzione perchè riserverebbe un trattamento diversificato " a due categorie di personale che sostanzialmente versano nella medesima situazione" rispetto al rischio radioattivo;

 

che, inoltre, la norma impugnata violerebbe anche l'art.32 della Costituzione in quanto l'indennità prevista per il personale medico e tecnico di radiologia non rappresenta una monetizzazione del rischio, ma un concorso per le maggiori spese affrontate da tale personale, a scopo profilattico e terapeutico, mentre il congedo aggiuntivo ha anch'esso una finalità profilattica e terapeutica;

 

che, infine, la disposizione denunciata sarebbe irragionevole " perchè senza giustificato motivo ed illogicamente non prevede gli stessi benefici e non ha le stesse finalità profilattiche e terapeutiche nei confronti di quei dipendenti che sono sottoposti al rischio di radiazioni al pari dei medici e tecnici di radiologia" ;

 

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

 

Considerato che con la sentenza n.343 del 1992 questa Corte ha già dichiarato infondata identica questione di legittimità costituzionale sul rilievo che l'indennità di rischio da radiazioni prevista dall'art.1 della legge 27 ottobre 1988 n. 460 spetta nella misura piena non solo al personale medico e tecnico di radiologia (per il quale sussiste una presunzione assoluta di rischio giustificata dall'inerenza del rischio radiologico alle mansioni), ma anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia;

 

che il giudice a quo nella sua ordinanza di rinvio ripropone, senza introdurre nuove argomentazioni, la questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge n. 460 del 1988 già ritenuta infondata da questa Corte;

 

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26 , secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n. 87 , e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 27 ottobre 1988 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con l'ordinanza di cui in epigrafe. 

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/12/92.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Enzo CHELI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 05/01/93.