Ordinanza n. 481 del 1992

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 481

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Campanale Lucia iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti l'atto di costituzione di Campanale Lucia nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

RITENUTO che, nel corso di un procedimento civile promosso da Lucia Campanale contro l'INPS al fine di ottenere la riliquidazione dell'indennità di disoccupazione percepita per vari periodi dal 1985 al 1987, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 25 marzo 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola gli artt. 3 e 38 Cost., introducendo una ingiustificata disparità di trattamento dei crediti previdenziali rispetto ai crediti di lavoro, in ordine ai quali l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. viene interpretato nel senso del cumulo della rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma rivalutata;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita l'appellante chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza o, in subordine, fondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

CONSIDERATO che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte con sentenza no 394 del 1992, la norma impugnata non è applicabile quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991);

che tale ipotesi si verifica nel giudizio a quo, onde la questione non è pregiudiziale alla sua definizione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/12/92.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22/12/92.