SENTENZA
N. 468
ANNO 1992
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Dott. Aldo
CORASANITI, Presidente
-
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
-
Dott. Francesco
GRECO
-
Prof. Gabriele
PESCATORE
-
Avv. Ugo
SPAGNOLI
-
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
-
Prof. Antonio
BALDASSARRE
-
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
-
Prof. Luigi
MENGONI
-
Prof. Enzo
CHELI
-
Dott. Renato
GRANATA
-
Prof. Giuliano
VASSALLI
-
Prof. Francesco
GUIZZI
-
Prof. Cesare
MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.
75 e 300 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18
dicembre 1991 dal Tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Vivian Nadia, Pessarello Luigina
ed altri, iscritta al n.300 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.32, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il
Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Padova, con
ordinanza emessa il 18 dicembre 1991 e depositata il 27 gennaio
2. - La questione di legittimità
costituzionale è stata sollevata nel corso di un procedimento di divisione
ereditaria promosso da Vivian Nadia, nel quale un
convenuto contumace, Vivian Lorenzo, in base alla
certificazione prodotta in giudizio dai coeredi Pessarello
Luigina e Vivian Silvano, risultava affetto da
sindrome di Down, con grave insufficienza mentale.
Il Tribunale di Padova ritiene che il
codice di rito non tuteli, secondo un modello di "processo giusto",
l'incapace naturale convenuto in giudizio.
Difatti la disciplina della capacità di
stare in giudizio non prende in considerazione l'incapacità naturale, ma solo
quella legalmente accertata (art. 75 del codice di procedura civile); la nomina
all'incapace di un curatore speciale è prevista solo se manca la persona alla
quale spetta la rappresentanza o l'assistenza (art. 78 del codice di procedura
civile) e quindi presupporrebbe sempre la incapacità
legale. Anche l'art.182 del codice di procedura civile consente di rilevare il
difetto di rappresentanza o di assistenza solamente nel caso di incapacità
legale, senza attribuire al giudice istruttore il potere di invitare l'attore a
promuovere l'azione di interdizione nei confronti del convenuto che si trovi in
stato di abituale infermità di mente e di totale incapacità di provvedere ai
propri interessi, ai fini della nomina di un tutore nei confronti del quale
debba essere rinnovata la citazione.
Il Tribunale di Padova rileva inoltre
che l'abituale infermità di mente, quando non sia iniziato un procedimento di
interdizione, non è prevista tra le cause di interruzione del processo (artt.
299 e 300 del codice di procedura civile). Ne risulterebbe una menomazione
della difesa dell'incapace, che non sia in grado, per la sua infermità, di
difendersi in modo adeguato e di rendersi anzitutto conto che nei suoi
confronti è stato instaurato un processo.
Il Tribunale ritiene che la situazione
sia analoga ad altra già esaminata dalla Corte costituzionale, che ha
dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt.
75 e 300 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono, ove
emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo
e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perchè promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti
l'attore debba riassumere il giudizio (sentenza n. 220 del
1986).
3. - É intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
L'Avvocatura ha richiamato le decisioni,
con le quali la Corte costituzionale ha disatteso questioni analoghe (ordinanze n. 41,
604 e 605 del 1988),
ed ha osservato che la scelta legislativa di considerare la persona pienamente
capace nel processo sino a che non sia stata pronunciata nei suoi confronti
sentenza di interdizione o non le sia stato nominato un tutore provvisorio (ai
sensi dell'art. 419 del codice civile) deriva dai principi di affidamento nelle
relazioni giuridiche e di pubblicità, ad evitare che prima di compiere un atto
processuale i terzi debbano svolgere indagini o chiedere accertamenti
giudiziali sulle condizioni fisico-psichiche della controparte.
Ad avviso dell'Avvocatura non vi è
contrasto con l'art. 24 della Costituzione. L'ordinamento consente non solo di
prevenire, mediante l'iniziativa delle persone legittimate a promuovere i
giudizi di interdizione o di inabilitazione ed a sollecitare gli opportuni
provvedimenti provvisori (artt. 417 e 419 del codice civile), i pericoli
dipendenti da iniziative processuali altrui a carico di chi sia di fatto
incapace di intendere o di volere, ma anche di superare le preclusioni maturate
attraverso il processo a carico dell'incapace naturale, nei limiti in cui le
sentenze siano l'effetto del dolo di una delle parti (art. 395, numero 1, del
codice di procedura civile).
La notizia, acquisita nel corso del
processo, dello stato di dedotta (e giudizialmente da verificare) incapacità
naturale, tale da giustificare una pronuncia di interdizione della parte
convenuta contumace, potrebbe essere segnalata dal giudice al pubblico
ministero (in base agli artt. 70, ultimo comma, e 71, ultimo
comma, del codice di procedura civile) per le iniziative di competenza,
fermo il principio che l'interruzione del processo può essere determinata solo
da una situazione di incapacità legale.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Padova dubita della
legittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile,
nella parte in cui non prevedono, quando il convenuto non costituito in
giudizio versi in condizioni di abituale infermità di mente, la
interruzione del processo e la segnalazione da parte del giudice al
pubblico ministero, perchè promuova la interdizione e
la nomina di un tutore provvisorio. La questione è stata prospettata con
riferimento all'art. 24 della Costituzione, sull'assunto che le norme
processuali vigenti non offrirebbero strumenti per ovviare alla situazione di
menomata difesa in cui versa chi, pur non essendo interdetto, si trovi in stato
di abituale incapacità di intendere o di volere ed essendo convenuto non sia in
grado di rendersi conto che nei suoi confronti è stato instaurato un giudizio.
Il giudice rimettente ha ritenuto la
questione rilevante in un procedimento di divisione ereditaria nel quale un
certificato prodotto da altro convenuto attestava che la parte non costituita
era affetta da sindrome di Down, con grave insufficienza mentale.
2. - Il Tribunale di Padova manifesta la
giusta esigenza di assicurare un'adeguata tutela all'incapace naturale, infermo
di mente, convenuto in giudizio e per il quale non sia stato ancora promosso un
procedimento di interdizione o di inabilitazione. Prospetta quindi la
necessità, per adeguare le norme processuali alle prescrizioni costituzionali
di garanzia del diritto di difesa in giudizio (art. 24 della Costituzione), che
sia prevista la comunicazione da parte del giudice al pubblico ministero, perchè questi possa, ricorrendone le condizioni, proporre
domanda di interdizione o di inabilitazione e chiedere i provvedimenti
provvisori che questa procedura consente.
Il Tribunale ritiene inoltre che, per una adeguata difesa, debba essere disposta la interruzione
del processo, prevista in caso di morte o di perdita della capacità di stare in
giudizio della parte costituita o del contumace (art. 300 del codice di
procedura civile), con l'effetto che nessun atto possa essere compiuto e che il
processo debba essere riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dalla
interruzione (art. 305 del codice di procedura civile).
Alla interruzione del processo per una situazione già
esistente - quale è anche quella che ha dato luogo alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale delle stesse disposizioni qui denunciate (artt. 75
e 300 del codice di procedura civile) nella parte in cui non si riferiscono al
convenuto scomparso (sentenza n. 220 del
1986) - si vorrebbe ora aggiungere, quale ulteriore causa di necessaria
interruzione del processo, una situazione di infermità - già esaminata dalla
Corte sotto il profilo della capacità processuale con due pronunzie di
manifesta infondatezza (ordinanze n. 41
e n.605 del 1988)
- per la quale è eventuale quanto al promovimento della relativa azione, ed
incerta negli esiti, la verifica della incapacità a provvedere ai propri
interessi, come pure la dichiarazione, con effetti costitutivi, della
incapacità legale.
Nell'ipotesi della incapacità
naturale confluiscono interessi diversi che devono essere contemperati. La
garanzia di difesa nel processo comprende anche il diritto di non essere
privato della capacità processuale, se non mediante un giudizio in cui è
previsto l'esame dell'infermo di mente (ordinanza n. 41 del
1988) e nel quale lo stesso può compiere da solo tutti gli atti del
procedimento (art.716 del codice di procedura civile). Per altro verso il
diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende il
potere di proporre una domanda giudiziale anche nei confronti dell'incapace
naturale, senza che l'azione possa restare paralizzata indefinitamente per
effetto della interruzione del processo ed in mancanza
di un rappresentante legale, la cui nomina è solo eventuale, nei confronti del
quale il processo possa essere tempestivamente riassunto.
L'ordinamento già appresta, ed è
opportuno che ne predisponga di sempre più efficaci, strumenti di tutela
dell'infermo, anche quando tale condizione non sia stata ancora giudizialmente
accertata come idonea a determinare la interdizione o
D'altra parte, in presenza di una causa
nella quale il pubblico ministero può intervenire, è previsto che il giudice
davanti al quale il giudizio è proposto ordini la
comunicazione degli atti al titolare di quell'ufficio (art. 71 del codice di
procedura civile) perchè, nel doveroso esercizio
delle sue funzioni e ricorrendone i presupposti, il pubblico ministero assuma
le iniziative necessarie per tutelare la posizione dell'incapace nel processo
già pendente, promuovendo, ove del caso, il procedimento di interdizione o di
inabilitazione e chiedendo la urgente nomina di un tutore o di un curatore
provvisorio.
Non mancano dunque strumenti volti ad
evitare pregiudizi per l'incapace naturale nel processo e ad attivare con
urgenza la sua rappresentanza o assistenza, anche al di là dello specifico
processo nel quale si prospetta la inidoneità della
persona alla cura dei propri interessi.
Nè a superare tale conclusione varrebbe l'obiezione
che l'effettività della difesa dell'incapace naturale potrebbe essere nel concreto vanificata dall'eventuale mancata
estrinsecazione di tutti i poteri attribuiti dalla legge a soggetti investiti
di pubbliche funzioni.
Da tale inconveniente pratico non può
derivare un vizio di incostituzionalità delle disposizioni censurate, la cui
legittimità va apprezzata in relazione alla piena osservanza delle disposizioni
dell'ordinamento giuridico complessivo.
La questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Padova non è pertanto fondata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, sollevata,
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Padova con
ordinanza emessa il 18 dicembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
05/11/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Cesare MIRABELLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 19/11/92.