Ordinanza n. 460 del 1992

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ORDINANZA N. 460

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, nel procedimento penale a carico di Coin Piergiorgio, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

RITENUTO che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 17 dicembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 406, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente la proroga del termine delle indagini preliminari solo "prima della scadenza";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

CONSIDERATO che, con sentenza n. 174 del 1992, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma (quest'ultimo riferito alla proroga delle indagini nel processo pretorile), del codice di procedura penale, nelle parti in cui prevedono che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso, nonchè, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 406, secondo comma, dello stesso codice, nella parte in cui prevede che il giudice possa concedere ulteriori proroghe del termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza del termine prorogato" (cfr., altresì, le successive ordinanze di manifesta inammissibilità n.224 del 1992 e n. 228 del 1992);

che, peraltro, l'art. 406 del codice di procedura penale è stato sostituito dall'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356;

e che, quindi, appare necessario restituire gli atti al giudice a quo perchè verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/11/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 17/11/92.