Ordinanza n. 446 del 1992

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ORDINANZA N. 446

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 210 dello stesso codice e all'art. 2, n. 76 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promossi con ordinanze emesse il 26 febbraio 1992 dal Tribunale di Verona, il 18 marzo 1992 dal Tribunale di Prato, il 4 marzo 1992 dal Tribunale di Reggio Emilia, il 18 marzo 1992 dal Tribunale di Firenze e il 6 aprile 1992 dal Tribunale di Savona, rispettivamente iscritte ai nn. 268, 277, 287, 298 e 325 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 22 e 26 dell'anno 1992.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri.

RITENUTO che, con ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, i Tribunali di Verona, Prato, Reggio Emilia, Firenze e Savona hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale (questione estesa dal solo Tribunale di Reggio Emilia anche all'art. 2 n. 76 della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81) nella parte in cui non consente di dare lettura delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dall'imputato di reato connesso o collegato, nei cui confronti si procede o si è proceduto separatamente, e che si sia avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che secondo i giudici remittenti risulterebbero violati gli artt.3, 24, 101, 111 e 112 della Costituzione a causa del diverso regime di utilizzabilità della medesima dichiarazione a seconda di uno sviluppo del procedimento che comporti, anche per circostanze accidentali, la separazione del processo nei confronti del coimputato;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione.

CONSIDERATO che i provvedimenti di rimessione sollevano la medesima questione e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che con sentenza n. 254 del 1992 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art.210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere" e che, pertanto, le sollevate questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

che con la medesima decisione questa Corte ha inoltre deciso, nel senso della infondatezza, questione identica a quella sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia, in ordine all'art. 2 n. 76 della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, che deve quindi essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale (sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe dai Tribunali di Verona, Prato, Reggio Emilia, Firenze e Savona), norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte indicata in motivazione, con sentenza n. 254 del 18 maggio 1992;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 76 della legge 16 febbraio 1987 n.81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/11/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 13/11/92.