Ordinanza n. 444 del 1992

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ORDINANZA N. 444

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n.23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30, e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento di rifiuti), come modificato dall'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53, nonchè degli artt. 3, primo e quarto comma, e 4, quarto comma (rectius: comma 5- quinquies dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, modificato dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, e dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n.23) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 e dell'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 (Norme di interpretazione autentica della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 -smaltimento rifiuti- e di integrazione della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 -opere pubbliche), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 30 dicembre 1991 ed il 27 febbraio 1992 dal G.I.P. presso la Pretura di Udine, nei procedimenti penali a carico di Levan Giuseppe ed altri e Vicari Giorgio ed altro, rispettivamente iscritte ai nn. 175 e 192 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.16, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

RITENUTO che il G.I.P. presso la Pretura di Udine, nel procedimento penale a carico di Levan Giuseppe ed altri, imputati di avere effettuato senza autorizzazione lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, con ordinanza in data 30 dicembre 1991 (R.O.n. 175 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli - Venezia Giulia 28 agosto 1989, n.23, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n.53, nonchè degli artt. 3, primo e quarto comma, e 4 della legge della medesima Regione 4 settembre 1991, n. 41, in riferimento agli artt.3, 25, secondo comma, 32 e 116 della Costituzione (come integrato, quest'ultimo, dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1);

che, ad avviso del giudice a quo, le norme denunciate, nella parte in cui consentono ai produttori di rifiuti tossici e nocivi di continuare a svolgere la loro attività di ammasso, in attesa della relativa autorizzazione della quale abbiano fatto domanda nei termini di legge, ed introducono l'istituto del silenzio - assenso, violerebbero gli artt. 3, 25, secondo comma, 32, 116 della Costituzione, in quanto determinerebbero ingiustificata disparità di trattamento tra i produttori del Friuli - Venezia Giulia e quelli delle altre regioni; disciplinerebbero materia sanzionata penalmente e, quindi, riservata allo Stato; importerebbero lesione della salubrità ambientale e, quindi, della salute dei cittadini; eccederebbero dalle attribuzioni statutarie della Regione Friuli - Venezia Giulia, perchè essa non dispone di potestà legislativa esclusiva in materia di smaltimento dei rifiuti (legge costituzionale n. 1 del 1963);

che è intervenuto in giudizio, il Presidente della Giunta regionale, il quale ha concluso per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge n.23 del 1989 (come modificato dall'art. 2 della legge n. 53 del 1990), perchè già dichiarato costituzionalmente illegittimo; e per l'infondatezza della questione relativa agli artt. 3, primo e quarto comma, e 4 della legge n.41 del 1991, rientrando la materia dello smaltimento dei rifiuti in quella urbanistica, oggetto di esclusiva attribuzione alla competenza regionale;

che la medesima questione è stata sollevata dallo stesso G.I.P. presso la pretura di Udine, nel procedimento penale a carico di Vicario Giorgio ed altro, con ordinanza in data 27 febbraio 1992 (R.O.n. 192 del 1992), di contenuto identico alla prima, con la quale però è stata estesa l'impugnazione anche all'art. 1 della legge regionale Friuli - Venezia Giulia 20 gennaio 1992, n. 3, di interpretazione autentica dell'art. 3, primo comma, della legge regionale n. 41 del 1991.

CONSIDERATO che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma della legge regionale del Friuli - Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (sent. n. 504 del 1991) e degli artt. 3, secondo, terzo e quarto comma, nonchè 4, quarto comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 (rectius: comma 5 quinquies dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n.30, modificato dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 e dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n.23) che prevedevano l'istituto del silenzio - assenso in ordine all'autorizzazione per effettuare lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi (sent. n. 306 del 1992);

che, di conseguenza, le suddette questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, per essere state le norme denunciate espunte dall'ordinamento;

che per le residue censure, le quali investono l'art. 3, primo comma, della legge regionale n. 41 del 1991 e l'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1992, n. 3, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perchè riesamini la rilevanza della relativa questione alla stregua delle intervente declaratorie di illegittimità costituzionale (sentt. nn. 504 del 1991 e 306 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma della legge regionale del Friuli - Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti), come modificato dall'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53, nonchè degli artt. 3, quarto comma, e 4, quarto comma (rectius: comma 5 quinquies dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, modificato dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, e dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23) della legge regionale Friuli - Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 (Interventi connessi alle varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1987, n.30 e 28 agosto 1989, n. 23), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 32 e 116 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine con le ordinanze in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine per la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 e dell'art. 1 della legge della stessa Regione 20 gennaio 1992, n. 3 (Norme di interpretazione autentica della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 -smaltimento rifiuti- e di integrazione della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 -opere pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 32 e 116 della Costituzione, con le stesse ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/11/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco GRECO, Redattore

Depositata in cancelleria il 13/11/92.