Ordinanza n. 426 del 1992

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ORDINANZA N. 426

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Mandini Barbara e la s.p.a. Adanti Solazzi e C., iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

RITENUTO che, nel corso di un procedimento civile promosso da Barbara Mandini contro la S.p.a. Adanti Solazzi e C. per ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia del licenziamento intimatole e la condanna del datore di lavoro a pagare - oltre al risarcimento del danno come previsto dall'art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 - l'indennità che, a mente del successivo quinto comma, il lavoratore ha facoltà di chiedere in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, il Pretore di Bologna, con ordinanza del 10 marzo 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 18, quinto comma, per contrasto con l'art. 3 Cost.;

che, ad avviso del giudice remittente - il quale si richiama alle osservazioni già svolte dal Pretore di Varese - Sezione distaccata di Gavirate nell'ordinanza del 18 giugno 1991 - la norma impugnata, "rafforzando ulteriormente la posizione dei lavoratori appartenenti alla categoria più garantita, incrementa la distanza tra i due gradi di tutela (scil. contro il licenziamento) attualmente esistenti";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti di applicabilità della norma denunciata o, in subordine, infondata.

CONSIDERATO che l'eccezione di inammissibilità non può essere accolta, non essendo palesemente arbitraria l'interpretazione seguita dal giudice a quo, secondo cui la pretesa dell'indennità sostitutiva prevista dall'art.18, quinto comma, è deducibile nello stesso giudizio di impugnativa del licenziamento, in via di cumulo condizionale con la domanda prevista dal primo comma;

che, nel merito, la medesima questione è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 81 del 1992, e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 160 del 1992;

che, allo stato, la Corte non ravvisa ragioni per mutare tale giurisprudenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n.300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/10/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 09/11/92.