Ordinanza n. 423 del 1992

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 423

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, della legge 31 maggio 1975, n.191 (Nuove norme per il servizio di leva), in relazione all'art. 22, n.6, come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n.269 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

RITENUTO che con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione distaccata di Catania - sul ricorso proposto da Davide Barnabà contro Distretto Militare di Catania ed altri (Reg.ord.n.244/1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art.3, primo comma e all'art.52, secondo comma, della Costituzione, dell'art.23, primo comma, della legge n.191 del 1975 (Nuove norme per il servizio di leva), in relazione all'art.22, numero 6, della stessa legge, come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n.269 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n.191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n.958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva), nella parte in cui esclude dall'ammissione al beneficio della dispensa dall'obbligo di prestazione del servizio militare colui che abbia un fratello di età inferiore ai 40 anni, il quale abbia fruito di riduzione o dispensa dalla ferma di leva.

CONSIDERATO che il riferimento all'età di 40 anni contenuto nell'art. 23 della legge 31 maggio 1975 n.191 concerne globalmente anche altre ipotesi previste dalla normativa;

che, dunque, la sua rimozione contrasterebbe con criteri ispiratori di disciplina, ordinata a sistema dal legislatore secondo una sua discrezionalità, costituendo ingerenza nella sfera riservata alle valutazioni del Parlamento;

che, in conseguenza, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 23, primo comma, della legge 31 maggio 1975 n.191 (Nuove norme per il servizio di leva) in relazione all'art.22, numero 6, della stessa legge, come sostituito dall'art. 3 della legge n.269 del 1991, sollevata dal Tribunale amministrativo della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/10/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Giuseppe BORZELLINO, Redattore

Depositata in cancelleria il 09/11/92.