Ordinanza n. 421 del 1992

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ORDINANZA N. 421

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 ("Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari"), promossi con le ordinanze emesse rispettivamente il 20 dicembre 1991 e il 18 gennaio 1992 dal Pretore di Alessandria nei procedimenti penali a carico di Coppero Giampiero iscritte ai nn. 231 e 232 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.19, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

RITENUTO che nel corso di due giudizi a carico di Coppero Giampiero, imputato del reato di emissione di assegno bancario senza copertura , il Pretore di Alessandria - accogliendo l'eccezione proposta dalla difesa dell'imputato - ha sollevato (con ordinanze del 20 dicembre 1991 e del 18 gennaio 1992, di identico contenuto) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990 n.386 recante la nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari;

che ad avviso del giudice rimettente l'imputato, in quanto dichiarato fallito successivamente all'emissione degli assegni de quibus, non può giovarsi della particolare disciplina transitoria introdotta dall'art. 11 cit. (che, per i reati di emissione di assegni senza copertura commessi prima dell'entrata in vigore della legge n.386 cit., prevede l'improcedibilità dell'azione penale in caso di pagamento degli assegni, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto come causa di improcedibilità , ove effettuato entro 90 giorni da tale data);

che l'imputato, proprio per la sua condizione personale di fallito, risulterebbe irragionevolmente discriminato (art. 3 Cost.) non avendo la possibilità di effettuare i pagamenti suddetti e quindi di beneficiare della causa di improcedibilità del reato;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata manifestamente inammissibile perchè già dichiarata inammissibile con sentenza n.32 del 1992;

CONSIDERATO che i giudizi possono essere riuniti per identità di contenuto;

che la censura mossa nell'ordinanza di rimessione all'art. 11 cit. è manifestamente inammissibile avendo già questa Corte ritenuto prima inammissibile (con sentenza n.32 del 1992) e poi manifestamente inammissibile (con ordinanze n.172 e n.240 del 1992) la medesima questione di costituzionalità in riferimento allo stesso parametro;

che il giudice rimettente non introduce alcun nuovo e diverso profilo di valutazione;

che pertanto entrambe le questioni sono manifestamente inammissibili;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990 n.386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Alessandria con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/10/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 09/11/92.