Ordinanza n. 419 del 1992

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ORDINANZA N. 419

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Domenica Castrogiovanni ed altri contro la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Enna ed altri, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di costituzione della Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticceri ed affini, della Cooperativa Agricola "Valle del Dittaino" a.r.l.;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

RITENUTO che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l. 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione), secondo il quale i panifici di nuovo impianto sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia, la quale "accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione";

che tale questione è stata sollevata in riferimento: a) all'art. 3 della Costituzione, per avere la legge assoggettato ad autorizzazione basata sugli stessi presupposti di carattere locale sia impianti artigianali che producono pane da consumarsi rapidamente, sia impianti industriali che producono pane a più lunga conservazione e, quindi, consumabile al di là di una sfera territoriale localmente delimitata; b) all'art. 41 della Costituzione, per la compressione così irrazionalmente posta all'iniziativa economica privata, non essendo l'autorizzazione correlata alla utilità sociale, ostacolando essa la produzione di pane da vendere fuori dall'ambito locale; c) all'art. 97 della Costituzione, violato dalla previsione di un provvedimento autorizzativo di autorità provinciale anche per l'esercizio di un'attività industriale con rilievo nazionale e comunitario;

CONSIDERATO che questa Corte, con la sentenza 8 febbraio 1991, n. 63 ha dichiarato non fondata analoga questione, sulla base dell'interpretazione della normativa impugnata, secondo la quale la ricognizione dei dati di fatto determinanti al fine del rilascio dell'autorizzazione (densità dei panifici esistenti, volume della produzione) attiene esclusivamente ad una realtà locale territorialmente contenuta nell'area di competenza (provinciale) della Camera di commercio, alla cui valutazione rimane sottratta l'entità della produzione di pane destinata ad essere assorbita dai mercati non appartenenti al predetto ambito territoriale, non riferendosi l'anzidetta autorizzazione alla produzione relativa a tali mercati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l. 31 luglio 1956, n.1002 (Nuove norme sulla panificazione), sollevata in riferimento agli artt.3, 41 e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza del 13 luglio 1990.

Così deciso, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/10/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Gabriele PESCATORE, Redattore

Depositata in cancelleria il 09/11/92.