Ordinanza n. 402 del 1992

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ORDINANZA N. 402

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lettera b), del decreto- legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal Pretore di Gela nel procedimento civile vertente tra Rizzo Giuseppe e il Comune di Gela, iscritta al n.165 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficia le della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione di Rizzo Giuseppe non chè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

RITENUTO che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Gela dubita che l'art. 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, contrasti con l'art. 3 Cost. nella parte in cui esclude dal diritto all'esenzione da tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito previsti dalla stessa norma, non abbiano ancora raggiunto l'età per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'introduzione per costoro del requisito dell'età nonostante che ne sia certa l'incapacità a svolgere un proficuo lavoro e la necessità di frequenti cure darebbe luogo ad irrazionale disparità di trattamento rispetto ai titolari di pensione di vecchiaia, per i quali l'incapacità è, invece, solo presunta; che nel giudizio così instaurato si è costituita la parte privata Rizzo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. G. Aiello, la quale aderisce alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha invece chiesto che la questione sia di chiarata infondata;

CONSIDERATO che il giudice rimettente, nell'enunciare la fattispecie concreta, da un lato afferma che il ricorrente sarebbe titolare di pensione di invalidità I.N.P.S., escluso in ragione dell'età dal regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria previsto dalla norma impugnata, dall'altro sostiene che il medesimo avrebbe titolo a fruire del regime di esenzione (non comprensivo della quota fissa per le prestazioni farmaceutiche) previsto dal decreto del Ministro della Sanità 1 febbraio 1991 per gli "invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi" (art. 6, primo comma, lettera d));

che, inoltre, nell'ordinanza non è precisato se l'invalidità pensionabile riconosciuta al ricorrente risponda ai requisiti introdotti con la legge 12 giugno 1984, n. 222, ovvero a quelli previsti dalla previgente disciplina di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.636 e successive modificazioni; che, di conseguenza, essendo differenti le condizioni soggettive considerate da tali due regimi di invalidità pensionabile e, soprattutto tra questi e quello dell'invalidità civile disciplinata dalla legge 30 marzo 1971, n.118, vi è assoluta incertezza in ordine all'esatta identificazione di uno dei termini della comparazione prospettata;

che perciò la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lettera b) del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1980, n. 8 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di Gela con ordinanza del 19 febbraio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/10/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Ugo SPAGNOLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/10/92.