Sentenza n. 392 del 1992

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SENTENZA N. 392

 

ANNO 1992

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici

 

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

 

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

-          Dott. Francesco GRECO

 

-          Prof. Gabriele PESCATORE

 

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

 

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

 

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

-          Avv. Mauro FERRI

 

-          Prof. Luigi MENGONI

 

-          Prof. Enzo CHELI

 

-          Dott. Renato GRANATA

 

-          Prof. Giuliano VASSALLI

 

-          Prof. Francesco GUIZZI

 

-          Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria riapprovata il 26 febbraio 1992 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: "Trattamento delle assenze per malattia dei figli inferiori a tre anni di età e per adozioni", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 16 marzo 1992, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n.29 del registro ricorsi 1992.

 

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

 

udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

 

uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e l'avv. Federico Sorrentino per la Regione.

 

Ritenuto in fatto

 

1.1 - Con ricorso notificato il 16 marzo 1992 e depositato il successivo 24 marzo (iscritto al R.r. n.29 del 1992), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato nei confronti della Regione Liguria, "la delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale il 26 febbraio 1992, comunicata al Commissario del Governo il 2 marzo 1992, e recante trattamento delle assenze per malattia dei figli inferiori a tre anni di età e per adozioni".

 

Rileva il ricorso che l'atto in questione prevede la retribuzione di assenze, relative a malattie dei figli, per complessivi due mesi - il secondo con riduzione del venti per cento - nell'arco di ciascun anno del triennio (art.1).

 

Si intende poi introdurre (art.4) l'istituto del congedo straordinario (della durata massima di un mese) per i "dipendenti genitori adottivi" - rectius, aspiranti tali - ai quali sia "richiesta la permanenza" nello Stato di provenienza del minore adottando.

 

1.2 - Le disposizioni contrasterebbero con l'art.117 della Costituzione e segnatamente con i "principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato" contenuti nella legge quadro sul pubblico impiego (29 marzo 1983, n.93).

 

L'intervento della Regione, si deduce, non potrebbe introdurre un privilegio per i dipendenti di una singola regione, con violazione del "principio di omogeneizzazione" enunciato nell'art.4 della citata legge n.93.

 

Si argomenta che l'ipotizzato art. 1, secondo comma, non può essere collocato - se non altro per il ristretto novero dei possibili beneficiari - nel quadro degli ausili alla natalità; e che il successivo art.4 interferisce nella politica della immigrazione, nonchè nella normativa di stato civile.

 

Conclusivamente, si chiede "di dichiarare la illegittimità costituzionale della delibera regionale impugnata, quanto all'art. 1, secondo comma, ed all'art. 4".

 

2. - Con atto depositato il 13 aprile 1992 si è costituita in giudizio la Regione Liguria, che prospetta l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'impugnazione conterrebbe, ancorchè in termini sommari, ulteriori profili d'illegittimità "concernenti i limiti delle materie (pretesa interferenza con la politica dell'immigrazione) e del rispetto degli obblighi internazionali (timore di incentivazione di comportamenti elusivi delle legislazioni estere in materia di stato civile)".

 

Viene contestata poi l'avvenuta violazione di principi fondamentali poichè non identificati nè identificabili sulla base delle allegazioni.

 

Nel merito, la censura sarebbe infondata, quanto all'art. 1, per l'irreperibilità di norme puntuali in materia di congedi straordinari e per l'inapplicabilità del principio di omogeneizzazione alla disciplina dei congedi per malattia dei figli.

 

Nei confronti, poi, dell'art. 4 della legge regionale, poichè con esso si ammette il congedo straordinario retribuito, per la durata massima di un mese, in favore dei dipendenti che soggiornino all'estero per il compimento di pratiche di adozione, si ricorda la disciplina dei congedi straordinari per i pubblici impiegati, che sistematicamente riconosce al personale, in aggiunta al congedo per situazioni tipiche, la possibilità di un congedo genericamente fondato su "gravi motivi", da accertarsi caso per caso. Ed in proposito, la norma regionale si limita ad introdurre una predeterminazione là dove la gravità del motivo è apprezzata e riconosciuta in via generale.

 

Si conclude, pertanto, per la reiezione del ricorso.

 

Considerato in diritto

 

1.1 - Con legge riapprovata il 26 febbraio 1992 la Regione Liguria dispone (art. 1) che il congedo straordinario a dipendente regionale per malattie del figlio inferiore a tre anni di età venga retribuito, per ciascun anno solare, in misura intera per il primo mese e con riduzione all'ottanta per cento per il successivo.

 

Dispone ancora (art. 4) che il dipendente avente in corso una pratica di adozione di minore straniero possa fruire, per la necessaria permanenza nello Stato interessato, del congedo straordinario retribuito per la durata massima di un mese.

 

1.2 - Secondo il ricorrente le disposizioni indicate contrasterebbero, ex art. 117 Cost., con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale: nell'ipotesi di congedo per permanenza all'estero, ai fini di adozione, verrebbe ad introdursi specifico apposito titolo di assenza dal lavoro retribuita non contemplato nella normativa generale con conseguente beneficio, perciò, a favore dei dipendenti di una singola regione.

 

Quanto, poi, alle previsioni retributive per i congedi seguiti a malattia della prole, risulterebbero violati i principi di "omogeneizzazione" stabiliti in materia dalla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.93 (art. 4).

 

2. - La Regione resistente deduce l'inammissibilità del ricorso per assoluta genericità dei suoi contenuti in relazione ai principi costituzionali invocati: la censura non ha pregio e va respinta.

 

Senza che tra i contenuti del ricorso e quelli del precedente rinvio operato dal Governo possano assumersi a conferente divergenza talune argomentazioni ulteriori che non rivestono connotato di specifico motivo di illegittimità, le disposizioni della legge quadro sul pubblico impiego costituiscono ex se sicuro elemento di valida interposizione all'art. 117 Cost. (cfr. sentenza n.339 del 1990).

 

3. Nel merito, è fondata e va accolta la questione concernente la previsione di un titolo normativo specifico istitutivo del beneficio de quo per la permanenza in altro Stato a fini di adozione. La Corte ha già avuto modo di rilevare, per analoghe situazioni, trattarsi di integrazione ai generali accordi conclusi a tenore della legge quadro sul pubblico impiego, escludendosi - come nel caso - quanto al di fuori dell'area del mero necessario adeguamento conseguente a riconosciute specifiche esigenze proprie della regione interessata e recante per contro una disciplina regionale difforme dal sistema generale (sent. n. 38 del 1989).

Non è comunque a sottacersi che la significativa qualificazione, nella causale di valore eminentemente etico della permanenza in terra straniera del dipendente, sia tale da consentire, quando ne ricorrano in fatto gli estremi, il più favorevole positivo apprezzamento da parte dell'Amministrazione nell'ambito di quei "gravi motivi", atti a configurare l'ammissibilità del congedo straordinario.

 

4. - Non fondato, invece, è l'altro assunto del ricorrente quanto al congedo straordinario, così come disciplinato dalla normativa in esame per malattia della prole del dipendente. Proprio nella più salda, efficace correlazione coi principi di omogeneizzazione e di conseguente perequazione del trattamento economico, che in avverso si pretenderebbero vulnerati, vanno ricordate le compiute favorevoli e generali interpretazioni dei Ministeri dell'Interno e del Tesoro nonchè, più in generale, della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla scorta di analoghi assunti della Corte dei conti, relativamente al trattamento economico da disporsi in prò di tutti i pubblici dipendenti per le assenze dovute a malattia della prole e proprio nei sensi ora fatti propri dal disposto della legge regionale in esame.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 (adozione di minori stranieri) della legge della Regione Liguria approvata il 18 dicembre 1991 e riapprovata il 26 febbraio 1992, recante "Trattamento assenze per malattie figli inferiori a tre anni di età e per adozioni";

 

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma secondo (assenza per malattia figli) della medesima legge della Regione Liguria, sollevata dal Governo della Repubblica con il ricorso in epigrafe, in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/10/92.

 

Aldo CORASANITI, Presidente

 

Giuseppe BORZELLINO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 19/10/92.