SENTENZA
N.381
ANNO 1992
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Dott. Aldo
CORASANITI, Presidente
-
Dott. Francesco
GRECO
-
Prof. Gabriele
PESCATORE
-
Avv. Ugo
SPAGNOLI
-
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
-
Prof. Antonio
BALDASSARRE
-
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
-
Avv. Mauro
FERRI
-
Prof. Luigi
MENGONI
-
Prof. Enzo
CHELI
-
Prof. Francesco
GUIZZI
-
Prof. Cesare
MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
428 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27
dicembre 1991 dalla Corte di appello di Brescia nel procedimento penale a
carico di Ciervo Stefano ed altro, iscritta al n. 136
del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il
Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso del procedimento penale
aperto a seguito della querela proposta da Graci
Gaetano nei confronti di Ciervo Stefano e Pirondini Enrico. rispettivamente
autore dell'articolo di cronaca, ritenuto diffamatorio, pubblicato sul
quotidiano "
La Corte bresciana, in data 27 dicembre
1991, emetteva ordinanza con la quale, in relazione agli articoli 3 e 76 della
Costituzione, sollevava la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 428 del codice di procedura penale nella parte in cui non
prevede, per la persona offesa costituita parte civile, la facoltà di proporre
appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di
diffamazione commesso con il mezzo della stampa.
2.- A dire della Corte remittente, a
seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'articolo 233, secondo
comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), che obbligava il
pubblico ministero a procedere al giudizio direttissimo anche fuori dai casi
previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale (per i reati
commessi con il mezzo della stampa e per quelli concernenti le armi e gli
esplosivi), si sarebbe venuta a determinare una violazione dell'articolo 76
della Costituzione per la mancata attuazione della direttiva
numero 85 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, con la sua
"previsione dell'impugnabilità delle sentenze di condanna o
proscioglimento per l'imputazione di ingiuria o diffamazione anche da parte
della parte privata".
Prima della pronuncia
d'incostituzionalità della Corte n. 68 del 1991,
infatti, l'impugnabilità delle sentenze in tema di diffamazione a mezzo della stampa, per la persona offesa costituita parte
civile, era assicurata dal naturale esito dibattimentale delle decisioni
(sentenza di proscioglimento o di condanna) imposto dal rito direttissimo,
obbligatorio ai sensi dell'articolo 233, secondo comma, del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271. Essendo stata dichiarata illegittima tale norma, ne é conseguita la possibilità di decisioni diverse, quale
quella di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza preliminare, non
suscettibili della facoltà d'impugnativa dalla parte privata.
E, invece, secondo la Corte bresciana,
la direttiva n. 85 della legge di delega avrebbe chiaramente espresso
l'intenzione di concedere alla persona offesa costituita nel processo la più
ampia facoltà d'impugnazione. Di qui, la censura di sostanziale violazione dei
criteri direttivi e dei fini della delega e, pertanto, dell'articolo 76 della
Costituzione, secondo l'indirizzo coerente della Corte costituzionale (sentenze nn. 218 del 1987 e 41 del 1975).
3.- La seconda censura formulata dalla
Corte remittente vuole rilevare un doppio contrasto con l'articolo 3 della
Costituzione.
Secondo un primo profilo si
sottoporrebbero irragionevolmente a disparità di trattamento situazioni uguali,
certamente, quali sono quelle della parte civile posta di fronte a una sentenza
di proscioglimento o a una sentenza di non luogo a procedere, entrambe emesse
nel corso di un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa
(rispettivamente dal Tribunale, all'esito del dibattimento, ovvero dal Giudice
per le indagini preliminari, a conclusione dell'udienza preliminare). La
disparità irragionevole si espliciterebbe nella facoltà di appello anche agli
effetti penali accordata alla persona offesa (costituita parte civile) solo con
riguardo alla sentenza di proscioglimento resa nella fase dibattimentale.
Sotto un secondo profilo si lamenta la irragionevole disparità di trattamento della medesima
parte privata a seconda che la diffamazione sia stata commessa o meno con il mezzo
della stampa. In quest'ultimo caso, infatti, essendo il reato di competenza del
Pretore, avanti al quale manca il filtro dell'udienza preliminare, si darebbe
sempre alla parte la possibilità di appellare l'esito assolutorio. Al
contrario, per il più grave reato di diffamazione a mezzo stampa (assai più
dannoso per la persona offesa, considerata la potenza dello strumento dato, per
la cui cognizione é competente il Tribunale), tale completa estensione verrebbe
ad essere limitata dalla non impugnabilità della sentenza emessa all'esito
dell'udienza preliminare, fatta salva la ricorribilità
in Cassazione per limitatissimi casi.
4.- A intervenuta la Presidenza del
Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, con atto d'intervento con il quale ha chiesto la
declaratoria d'infondatezza.
La questione sarebbe innanzitutto
infondata in relazione alla pretesa violazione dell'articolo 76 della
Costituzione, atteso che la legge delega ha espressamente Previsto la facoltà
d'impugnazione per le sole sentenze di proscioglimento. Tali tipi di sentenze
sono, dal legislatore delegante, tenute ben distinte da quelle di non luogo a
procedere rese all'esito dell'udienza preliminare, com'é dimostrato dal
linguaggio adottato dalla legge nelle direttiva numero
52 e 55.
Ma lo sarebbe ancor più con riferimento
alla pretesa violazione del principio di uguaglianza.
Il remittente, ponendo sullo stesso
piano (e sostanzialmente assimilando) la sentenza di non luogo a procedere,
resa in esito all'udienza preliminare, e la sentenza di proscioglimento,
emanata in esito al dibattimento, cercherebbe di assicurare alla persona offesa
dal reato quella tutela eccezionale, e derogatoria dei princípi
generali, anche con riferimento al primo tipo di pronuncia. Ma la disposizione,
contenuta nell'articolo 577 del codice di procedura penale, non potrebbe
estendersi pure alle pronunce rese all'esito dell'udienza preliminare, perchè, da un lato, esse sono fondate sul principio della
"evidenza probatoria" (che non vale invece per la fase
dibattimentale) e, da un altro, perchè l'art. 428,
sesto comma, del codice dì procedura penale, nel consentire l'impugnazione
contro la sentenza di non luogo a procedere, ne limiterebbe fortemente
l'effetto devolutivo consentendo, in caso di accoglimento, la sola emissione
del decreto che dispone il giudizio.
Le esigenze, sottoposte dalla Corte
remittente di dar luogo a quella più ampia tutela del patrimonio morale della
persona offesa, posta a base della stessa direttiva n. 85 della legge delega,
sarebbero comunque soddisfatte, per la fase conclusiva dell'udienza
preliminare, dal diritto d'impugnazione del pubblico ministero, previsto in
linea generale dal codice di rito penale.
Considerato in diritto
l. -La Corte d'appello di Brescia dubita, in relazione
agli articoli 3 e 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell'articolo 428 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede, per la persona offesa costituita parte civile, la facoltà di proporre
appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di
diffamazione commesso con il mezzo della stampa.
Con riferimento al primo parametro si
sottolinea l'irragionevole disparità di trattamento tra la parte civile che
intende (ma non può) impugnare una sentenza di non luogo a procedere e l'altra
che vuole (e può) gravare una decisione di proscioglimento nonchè
tra le stesse parti a seconda che il procedimento abbia luogo avanti al Pretore
(ove manca la pronuncia del primo tipo e l'impugnativa è sempre consentita)
oppure davanti al Tribunale (dove la duplicità delle pronunce è conseguenza
necessaria del passaggio attraverso la fase dell'udienza preliminare e per
queste ultime l'impugnativa non è possibile).
Con riferimento al secondo parametro si
lamenta la mancata attuazione della direttiva n. 85 della legge-delega.
2. - Le doglianze sono infondate.
Il quadro di partenza, anche perchè espressamente richiamato dal giudice a quo con
riferimento alla seconda delle due norme costituzionali che si assumono
violate, dev'essere costruito attraverso le
previsioni della legge 16 febbraio 1987, n. 81, contenente la delega
legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale.
Nell'economia della questione sottoposta
alla Corte, come sopra delineata, ci si può limitare alle seguenti previsioni:
a) ambito del giudizio direttissimo
riservato alle sole ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) della direttiva
n. 43, non inclusivo di alcuna specifica figura di reato, ma solo di un dettato
di tipo generale, facente riferimento alle situazioni della flagranza e della
confessione;
b) potere-dovere del giudice delle
indagini preliminari di pronunciare sentenza di non luogo a procedere allo stato
degli atti (se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione
penale non poteva essere iniziata o proseguita o se il fatto non è previsto
dalla legge come reato o risulti evidente che il fatto non sussiste o
l'imputato non lo ha commesso) o di disporre il rinvio a giudizio (direttiva n.
52);
c) generale impugnabilità delle sentenze
di non luogo a procedere (direttiva n. 55);
d) esclusione dell'udienza preliminare
nella disciplina del processo davanti al pretore (direttiva n. 103);
e) generale proponibilità delle
impugnazioni dalla parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi
(civili) ma facoltà per la stessa e per la persona offesa dal reato di chiedere
al pubblico ministero, con istanza motivata, l'impugnazione agli effetti penali
(direttiva n. 87);
g) impugnabilità delle sentenze di
condanna o <proscioglimento> per l'imputazione di ingiuria o diffamazione
<anche da parte della parte privata> (direttiva n. 85).
II quadro della delega è dunque mancante
d'una previsione di giudizio direttissimo obbligatorio per determinate ipotesi
di reato, quali quelle (concernenti le armi e gli esplosivi o il mezzo della
stampa) stabilite nel cennato art. 233, secondo
comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, emanate con il decreto legislativo del 28 luglio 1989, n. 27l. L'avere questa Corte dichiarato,
con la sentenza
n. 68 del 1991, l'illegittimità costituzionale dell'art.233, secondo comma,
delle predette norme di attuazione, non ha determinato alcuna alterazione del
quadro della delega, ma solo consentito che emergesse il dubbio sulla
legittimità costituzionale della norma impugnata dalla Corte d'appello di
Brescia.
Quale conseguenza di quella declaratoria
d'incostituzionalità, infatti, si è venuta a creare un'area di decisioni che
sfugge al potere d'impugnativa della persona offesa costituita parte civile:
quelle di non luogo a procedere per il delitto di diffamazione commesso con il
mezzo della stampa. Prima della pronuncia n. 68 del
1991 le decisioni relative ai procedimenti d'ingiuria e diffamazione erano
sempre impugnabili dalla parte privata sia che fossero di competenza pretorile
(per la mancanza della fase dell'udienza preliminare e delle conseguenti
decisioni di non luogo a procedere); sia che fossero di competenza del
tribunale (per l'obbligatorietà del giudizio direttissimo previsto in ordine ai
reati commessi con il mezzo della stampa, con i suoi esiti di proscioglimento o
di condanna). Essendo venuta meno l'obbligatorietà di tale ultima forma
procedimentale, a seguito della sentenza n. 68 del
1991, si è posto, da un lato, il problema della conformità alla delega del
mutato quadro codicistico e, da un altro, quello
della ragionevolezza della non impugnabilità delle decisioni di non luogo a
procedere relative ai processi di diffamazione.
3.-La direttiva
n. 85, contenuta nella legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale, non prevista nel testo originario, nacque da un emendamento
di alcuni giuristi parlamentari e venne approvata non senza discussioni.
L'innovazione, secondo i suoi
sostenitori, tendeva a garantire la persona offesa da due inconvenienti che, di
frequente, venivano riscontrati nei processi di diffamazione: il facile
rovesciamento delle posizioni tra l'offeso e l'imputato con potenziale scambio
delle accuse rilanciate dal secondo contro il primo; la facilità con la quale i
contenuti della motivazione delle sentenze potevano allontanarsi, talvolta in
modo imprevedibile, dalle statuizioni contenute nel dispositivo. E ciò sulla
base della comune convinzione che i beni giuridici dell'onore, della dignità e
del valore della persona sono facilmente comprimibili e abbisognano di
particolari cautele e protezioni quando sono coinvolti espressamente nel
processo.
II legislatore delegante ha perciò
ritagliato all'accusa privata un ruolo dichiaratamente eccezionale, legato ai
peculiari processi per i reati di ingiuria e diffamazione e limitatamente alla
possibilità dell'impugnativa, senza un particolare accrescimento dei poteri che
la persona offesa e la parte civile hanno già nel normale quadro del processo
di primo grado.
Se di norma la persona offesa dal reato
ha solo il potere di chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata,
l'impugnazione agli effetti penali (direttiva n. 87), in questo caso le si è
attribuito il diritto d'impugnare direttamente le sentenze ad essa non
favorevoli (direttiva n. 85).
4. - Che però il potere d'impugnativa
debba restare strettamente circoscritto alle sole sentenze di <condanna e di
proscioglimento> in senso stretto, vale a dire, per quel che attiene a
questa seconda categoria, alle sentenze che il capo II, sezione I, del III
titolo del settimo libro del codice di procedura penale divide in sentenze
<di non doversi procedere> (art. 529) e sentenze <di assoluzione>
(art. 530), emerge dalle seguenti considerazioni .
Innanzitutto va rilevato che, nella
legge-delega, la previsione della generale impugnabilità delle sentenze di non
luogo a procedere trova il suo posto subito dopo la disciplina dell'udienza
preliminare (direttive nn.52-55), mentre, invece, la
previsione dell'impugnabilità delle <sentenze di condanna o proscioglimento
per l'imputazione di ingiuria e diffamazione> trova posto solo dopo la
disciplina del giudizio (direttive nn. 66- 82), il
che rende già chiaro il collegamento tra la facoltà d'impugnativa e gli
epiloghi decisori del giudizio. A tanto si aggiunga che l'alternativa, posta
dalla norma, tra provvedimento terminativo di condanna e provvedimento
terminativo di proscioglimento colloca i due (tipi di) esiti decisori sullo
stesso piano logico, sottolineando la struttura cognitiva del merito del
processo.
Non è dunque un caso che, lessicalmente, per tali esiti decisori venga usata la
formula <di non doversi procedere> volutamente diversa da quella di
<non luogo a procedere>, utilizzabile all'esito dell'udienza preliminare.
La legge di delega ricorre, significativamente, alla diversa espressione di
<proscioglimento> (comprensiva degli esiti di assoluzione e <di non
doversi procedere>) quando, in materia d'impugnazioni, deve indicare una
conclusione opposta a quella di condanna all'esito del giudizio (è il caso, ad
esempio, della direttiva n. 86).
Nessuna violazione, dunque, della legge
di delega.
5.-Ma neppure violazione del richiamato
principio di uguaglianza.
É proprio infatti
la diversità della fase dell'udienza preliminare rispetto a quella del
giudizio, caratterizzata, la prima, da decisioni basate su una regola di tipo
processuale (e non sostanziale), che giustifica e rende non arbitraria la
scelta del legislatore di limitare il potere d'impugnativa della parte privata,
nei processi per reati di ingiuria e diffamazione, alle sole sentenze di
condanna e proscioglimento. Ciò rende giustizia, automaticamente, della pro
spettata eccezione per la parte riguardante la diversità di regime tra i due
tipi di pronunce terminative, emesse nelle due diverse fasi processuali,
quand'anche in relazione allo stesso tipo di reato. La decisione che, unica nel
tipo, è pronunciabile all'esito dell'udienza preliminare risponde, infatti, a
criteri processuali e si basa esclusivamente sull'evidenza probatoria,
prescindendo dal compiuto esame del merito dell'ipotesi accusatoria, che si
porrebbe in antinomia con le funzioni che il legislatore ha inteso assegnare a
quell'udienza.
Ma pure quando si chieda di considerare
la diversità di trattamento che obiettivamente ricevono le dette pronunce, nei
procedimenti di diffamazione e ingiuria di competenza pretorile (dove, per la
mancanza dell'udienza preliminare, si emettono soltanto quelle di
proscioglimento) rispetto a quelli aggravati e pertanto di competenza del
tribunale (dove, accanto al proscioglimento all'esito del giudizio vi è anche
la possibilità di pronunce di non luogo a procedere), la doglianza mostra, del
pari, la sua infondatezza.
Infatti, nei procedimenti di competenza
pretorile l'assenza di un'area di decisioni che sfugga (come invece accade per
il Tribunale) al potere d'impugnativa della parte privata non è un privilegio
che il legislatore ha accordato agli imputati delle diffamazioni meno gravi
rispetto a quelle commesse con il mezzo della stampa, ma solo una conseguenza
del diverso tipo di procedimento che, per quello pretorile, disegnato con
maggior snellezza di forme in considerazione sia del numero che della minor
gravità dei reati, consente la citazione dell'imputato in pubblica udienza
senza passare attraverso il filtro dell'udienza preliminare.
Anche sotto questo profilo la questione
è infondata, rispondendo la diversità dell'iter processuale a una scelta
discrezionale, ma non arbitraria, del legislatore.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 428 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/07/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 29/07/92.