ORDINANZA
N. 376
ANNO 1992
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Dott. Aldo CORASANITI,
Presidente
-
Dott. Francesco
GRECO
-
Prof. Gabriele
PESCATORE
-
Avv. Ugo
SPAGNOLI
-
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
-
Prof. Antonio
BALDASSARRE
-
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
-
Avv. Mauro
FERRI
-
Prof. Luigi
MENGONI
-
Prof. Enzo
CHELI
-
Prof. Francesco
GUIZZI
-
Prof. Cesare
MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6
del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia
previdenziale), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante
disposizioni urgenti in materia previdenziale), promossi con ordinanze emesse
il 25 novembre 1991 dal Pretore di Chieti, il 9 e l'11 dicembre 1991 dal
Pretore di Parma, il 29 gennaio 1992 dal Pretore di Paola, il 2 e il 9 dicembre
(n.2 ordinanze) 1991 dal Pretore di Parma, rispettivamente iscritte ai nn. 79, 88, 141, 180, 181, 199 e 200 del registro ordinanze
1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
10, 13, 16 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di costituzione di Maria
Domenica Acciavatti, di Ebe
Cavaglieri, di Annina
Carnevale, di Rina Morandi ed altre e di Bruno e Bruna Boselli, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il
Giudice relatore Gabriele Pescatore.
RITENUTO che il Pretore di Chieti, con
ordinanza 25 novembre 1991 (R.o. n.79 del 1992), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 29 marzo
1991, n. 103, conv. nella l. 1 giugno 1991, n. 166,
il quale prevede: a) al primo comma, che i termini stabiliti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.P.R.
30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del
diritto alle prestazioni previdenziali; la decadenza determina l'estinzione del
diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità
della relativa domanda giudiziale; in caso di mancata proposizione di ricorso
amministrativo, i termini de corrono dall'insorgenza del diritto ai singoli
ratei; b) al secondo comma,che le disposizioni di cui al primo comma hanno
efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla
data della sua entrata in vigore;
che il giudice a quo ne ha dedotto il contrasto con
l'art. 38 Cost., in quanto inciderebbe sul diritto alla prestazione
previdenziale; con gli artt.24, 25, 101, 102 e 104 Cost., in quanto
qualificandosi come norma d'interpretazione autentica interferirebbe
sull'autonomia della funzione giurisdizionale del potere giudiziario; con
l'art. 3 Cost., trattando ingiustificatamente in maniera diversa chi, al
momento della sua entrata in vigore, abbia già proposto l'azione giudiziaria da
chi abbia proposto la sola domanda amministrativa, nonchè
modificando sfavorevolmente, in modo irragionevole, la disciplina dei rapporti
di durata.
Ritenuto che il Pretore di Parma, con
ordinanze 2 dicembre 1991 (R.o. n. 181 del 1992), 9
dicembre 1991 (R.o. nn. 88,
199 e 200 del 1992) e 11 dicembre 1991 (R.o. n. 141
del 1992), ha parimenti sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 suddetto, conv.
nella l. 1o giugno 1991, n. 166, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 38 e
136 Cost., in quanto tratterebbe in maniera ingiustificatamente diversa chi al
momento della sua entrata in vigore abbia proposto l'azione giudiziaria da chi
non l'abbia proposta, ricollegando irrazionalmente, con effetto retroattivo, la
perdita di diritti previdenziali a tale mancata proposizione, modificando
irragionevolmente, in modo sfavorevole, il relativo trattamento pensionistico,
ed escludendo l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale
relative all'integrazione al minimo;
ritenuto che il Pretore di Paola, con ordinanza 29 gennaio
1992 (R.o. n. 180 del 1992), ha a sua volta sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n.103
suddetto, conv. nella l. 1° giugno 1991, n. 166,
deducendone il contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto tratterebbe in maniera
ingiustificatamente diversa chi al momento della sua entrata in vigore abbia
proposto l'azione giudiziaria da chi non l'abbia proposta; con l'art. 38 Cost.,
avendo assoggettato a decadenza il diritto a pensione; con l'art. 101 Cost.,
avendo interferito illegittimamente sulla funzione giudiziaria.
CONSIDERATO che i giudizi così promossi
riguardano la stessa norma e sollevano questioni in parte analoghe, cosicchè vanno riuniti;
che questa Corte, con la sentenza n. 246 del
1992, ha già dichiarato non fondate le questioni riguardanti i profili
relativi alle dedotte violazioni degli artt. 3 e 38 Cost.;
che le norme d'interpretazione autentica non
interferiscono sull'autonomia della funzione giudiziaria (Sentenze n. 6 e
n. 123 del 1988;
n. 167 del 1986),
nè violano gli artt. 24 e 25 Cost. (da ultimo cfr. la
sentenza n. 155 del
1990), cosicchè i profili inerenti alla dedotta
violazione degli artt. 24, 25, 101, 102 e 104 Cost. sono manifestamente
infondati;
che neppure è violato l'art. 136 Cost., in quanto tale
disposizione prevede che, quando la Corte costituzionale dichiara
l'illegittimità di una legge (o atto equiparato), la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, mentre
l'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, non ha ripristinato alcuna disposizione
dichiarata illegittima, essendosi limitato-in relazione all'indirizzo
giurisprudenziale prevalso nella giurisprudenza della Corte di cassazione dopo
le declaratorie d'illegittimità costituzionale alle quali si riferiscono le
ordinanze di rimessione -a sancire legislativamente che il termine previsto
dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. 30 aprile
1970, n. 639, è un termine di decadenza sostanziale, così come era stato
affermato precedentemente da una parte della giurisprudenza;
che, pertanto, le questioni sollevate vanno dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti di giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103 (Disposizioni
urgenti in materia previdenziale), conv. nella legge
1o giugno 1991, n. 166 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia
previdenziale), solleva te con le ordinanze indicate in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 38, 24, 25, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
09/07/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Gabriele PESCATORE, Redattore
Depositata in cancelleria il 27/07/92.