Ordinanza n. 364 del 1992

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ORDINANZA N. 364

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge della Regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62 (recte: 64) (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2o, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione C.I.P.E. pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 6 febbraio 1992 dal Pretore di Ivrea nei procedimenti civili vertenti tra Balconi Luigi, Rosso Renzo e Festa Piergiorgio ed il Comune di Ivrea iscritte ai nn.161, 162 e 163 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

RITENUTO che nel corso di un procedimento civile vertente tra Luigi Balconi ed il Comune di Ivrea ed avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia pubblica per abbandono e cessione, il Pretore di Ivrea con ordinanza del 6 febbraio 1992 (reg. ord. n.161 del 1992) sollevava, in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.21, ultimo comma, della legge regionale del Piemonte 6 dicembre 1984 n. 62 (recte: 64);

che ad avviso del Pretore, questa disposizione, stabilendo che contro i provvedimenti di decadenza emanati dal Sindaco si applicano il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, ossia è dato di ricorrere al Pretore, estenda la competenza pretorile in materia ad ipotesi non previste dalla legislazione statale;

che infatti il citato art. 11 d.P.R. n. 1035 del 1972 non prevede il ricorso al pretore contro i provvedimenti di decadenza o cessione dell'alloggio ma soltanto contro quelli di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio stesso;

che sempre ad avviso del giudice rimettente, questa modifica dell'ordinamento giurisdizionale esulava dall'ambito delle competenze costituzionalmente attribuite alla regione, così sembrando confliggere con le sopra indicate norme della Costituzione;

che identica questione veniva sollevata dal medesimo Pretore con ordinanze emesse in pari data nelle cause Rosso (reg. ord. n. 162 del 1992) e Festa (reg. ord. n. 163 del 1992) contro il Comune di Ivrea.

CONSIDERATO che i giudizi debbono essere riuniti per l'identità dell'oggetto;

che la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 489 del 1991, onde la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile. ` Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo (ossia dodicesimo) comma, della legge regionale del Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione C.I.P.E. pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 384 in data 19 dicembre 1981), sollevata dal Pretore di Ivrea in riferimento agli artt. 108 e 117 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 23/07/92.