Ordinanza n. 361 del 1992

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ORDINANZA N. 361

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19, quinto comma, e 14 e segg. del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n.516, e dell'art. 34, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza e del conto fiscale), promossi con ordinanze emesse l'8 gennaio 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, sui ricorsi proposti da Marforio Alberto, ed altri, contro il Centro di servizio delle II.DD. di Milano, ed altro, iscritte rispettivamente ai nn. 112, 113, 129 e 142 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11, 12 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

RITENUTO che la Commissione Tributariadi Io grado di Verbania, giudicando sul ricorso proposto da Marforio Alberto contro il Centro di servizio delle II.DD. di Milano, diretto ad ottenere la declaratoria di insussistenza del credito tributario vantato dall'amministrazione finanziaria, per avere egli presentato la dichiarazione integrativa (di condono) ai sensi del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982, nonostante che non avesse presentato nè la dichiarazione dei redditi nè il modello 101, con ordinanza dell'8 gennaio 1992 (R.o. n. 112 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, quinto comma, e 14 e segg. del decreto-legge 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n.516, che detta disposizioni per agevolare le pendenze tributarie;

che, a parere della remittente, sarebbero violati gli artt. 53, primo comma, 97, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra coloro che hanno pagato i tributi e coloro, invece, che non li hanno pagati, mentre tutti dovrebbero concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, e per la lesione del principio del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione;

che la stessa Commissione tributaria, con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in data 8 gennaio 1992 (R.o. n. 113 del 1992, 129 del 1992 e 142 del 1992), sui ricorsi proposti rispettivamente da Marforio Mario ed altri, da Cartolari Simone e da Ciocca Cristina contro avvisi di accertamenti dell'Ufficio imposte dirette di Arona, per i quali i suddetti contribuenti avevano richiesto la sospensione dei relativi giudizi per potersi avvalere del condono, nelle more intervenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui prevede la sospensione del giudizio a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni dello stesso articolo, in quanto finalizzato all'applicazione del condono;

che a parere della remittente sarebbero violati gli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione per le stesse ragioni di cui alla ordinanza precedente n. 112 del 1992;

che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso anzitutto per la inammissibilità della questione o per la sua infondatezza.

CONSIDERATO che i quattro giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano questioni analoghe;

che per la questione sollevata con la ordinanza n. 112 del 1992 la dichiarazione integrativa presentata da Marforio Alberto conserva in via autonoma la efficacia giuridica di riconoscimento dei presupposti dell'I.R.P.E.F. in ogni caso e non sarebbe posta nel nulla dalla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il condono tributario (art. 32, primo comma, del decreto-legge n. 429 del 1982);

che la legittimità costituzionale delle norme che prevedono il condono tributario è stata già affermata da questa Corte anche in ordine alle posizioni di chi ha pagato le imposte e di chi le paga in via agevolata in considerazione delle finalità da realizzare (riduzione del contenzioso tributario e realizzazione del gettito delle imposte: sentt. nn. 33 del 1981, 119 del 1980, ord. n. 548 del 1987);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, quinto comma, e 14 e segg. del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e dell'art. 34, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza e del conto fiscale), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione, sollevate dalla Commissione Tributaria di Io grado di Verbania con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/92.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Francesco GRECO, Redattore

Depositata in cancelleria il 23/07/92.