Sentenza n. 357 del 1992

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SENTENZA N. 357

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni) che sostituisce l'art. 12 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente) e dell'art. 20, primo comma, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n.28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 Norme per la tutela dell'ambiente) che modifica l'art. 42, primo comma, della legge regionale 16 aprile 1985, n.33 (Norme per la tutela dell'ambiente), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto dal Comune di Castelfranco Veneto ed altri contro la Regione Veneto, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

visti gli atti di costituzione del Comune di Castelfranco Veneto, di Bolzon Nazzareno ed altri, della s.n.c. Guidolin Giuseppe e C. e della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

uditi gli avvocati Alberto Borella per il Comune di Castelfranco Veneto e per Bolzon Nazzareno ed altri, Franco Zambelli per la s.n.c. Guidolin Giuseppe e C. e Giorgio Berti e Guido Viola per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza emessa l'11 luglio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6 della legge Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 20, primo comma, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 Norme per la tutela dell'ambiente), in riferimento agli artt. 5 e 117 della Costituzione.

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio volto all'annullamento della deliberazione della Giunta regionale in data 13 novembre 1990 di autorizzazione all'esercizio di una discarica nel Comune di Castelfranco Veneto.

Secondo il quadro normativo ricostruito dal Tribunale amministrativo, l'autorità competente ad approvare il progetto sarebbe stata, a seguito della legge regionale n. 28 del 1990, il Presidente della Giunta regionale.

Il giudice rimettente ritiene che non ricorra nel caso l'ipotesi prevista dall'art. 33 di detta legge (conversione di autorizzazione già concessa dalla Provincia), essendo stato il precedente provvedimento annullato dallo stesso Tribunale amministrativo, e che il nuovo ed autonomo provvedimento debba essere emanato dal Presidente della Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, parere che verrebbe a costituire parte integrante della deliberazione, ai sensi dell'art. 3 bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, aggiunto in sede di conversione dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Da qui l'illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato, in quanto non adottato dall'organo competente.

La composizione ed il funzionamento della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, sono disciplinati dall'art. 6 della legge regionale n. 11 del 1990 (che sostituisce l'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33). Essa svolge le "funzioni dell'apposita conferenza" prevista dall'art. 3 bis del decreto-legge n.361 del 1987.

Il giudice a quo ritiene che la composizione della Commissione e la scarsa incidenza del voto del Sindaco in sede di deliberazione non garantiscano un'adeguata considerazione dei diversi interessi pubblici nè la ponderata comparazione degli interessi alla sanità dell'ambiente ed all'autonomia comunale in materia urbanistica, di cui fa menzione l'art. 3 bis del decreto-legge n. 361 del 1987.

In questa prospettiva dovrebbe essere anche valutato l'art.20 della legge regionale n. 28 del 1990, che, modificando l'art. 42, primo comma, della legge regionale n. 33 del 1985, vede il solo Presidente della Giunta regionale (o un suo delegato) competente ad approvare i progetti degli impianti di prima categoria, rimanendo comunque esclusa la Giunta regionale.

Per il Tribunale amministrativo rimettente la composizione ed il funzionamento della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, operante quale conferenza dei servizi ex art. 3 bis del decreto-legge n.361 del 1987, dovrebbero essere tali da garantire l'adeguata ponderazione degli interessi connessi all'autonomia comunale in materia urbanistica;

oppure la competenza all'approvazione dei progetti dovrebbe essere attribuita alla Giunta, quale organo collegiale di più elevata ponderazione di tali interessi, e non al Presidente di essa.

Le norme denunciate violano, ad avviso del giudice a quo, gli artt. 5 e 117 della Costituzione, in quanto implicano una eccessiva compressione dell'autonomia comunale in materia urbanistica e disciplinano un procedimento di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti in modo contrastante con i principi fondamentali stabiliti in materia dall'art. 3 bis del decreto-legge n. 361 del 1987.

2. - Si è costituita nel giudizio la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale, la quale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

La Regione osserva che la questione è da ritenere irrilevante, in quanto il giudice a quo avrebbe già potuto decidere la controversia dichiarando l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Inoltre la dedotta illegittimità dell'art. 20 deriverebbe non dall'impossibilità per la legge regionale di sostituire la competenza del Presidente a quella della Giunta, ma dal mancato coordinamento della competenza monocratica del Presidente con una disciplina della Commissione tecnica tale da garantire, attraverso un adeguato quorum strutturale e funzionale, il bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti in materia urbanistica.

Nel merito la Regione ritiene che la questione sia comunque infondata.

Il Tribunale amministrativo rimettente, infatti, avrebbe sostanzialmente configurato una illegittimità costituzionale del combinato disposto della norma regionale che contempla la competenza del Presidente della Giunta e di quella concernente la struttura ed il funzionamento della Commissione tecnica, senza considerare che una cosa è la Giunta regionale, organo politico sia pure collegiale, ed altro è la Commissione tecnica, nella quale si pongono in evidenza e si mettono a confronto interessi pubblici di vario genere, colti sotto un profilo tecnico-amministrativo.

3. - Si è costituito il Comune di Castelfranco Veneto, in persona del Sindaco pro tempore, il quale si richiama sostanzialmente alle argomentazioni sviluppate nell'ordinanza di rimessione e chiede conclusivamente una declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate.

Il Comune rileva in particolare che la disciplina della conferenza di servizi, prefigurata dall'art. 12 della legge regionale n.33 del 1985 (come novellato dalla legge regionale n. 11 del 1990), è tale da vanificare il ruolo del Comune in ordine alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, in specie ove ciò avvenga in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, disattendendo i principi posti al riguardo dalla legge statale (segnatamente dall'art. 3 bis del decreto-legge n. 361 del 1987).

4. - Si sono costituiti altresì Bolzon Nazzareno ed altri, ricorrenti nel giudizio a quo, i quali, aderendo alle argomentazioni sviluppate nell'ordinanza di rimessione, insistono per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate.

5. - Si è costituita, infine, la s.n.c. Guidolin Giuseppe e C., parte resistente nel giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo, che conclude, conformemente alle tesi sviluppate dalla Regione Veneto, per la irricevibilità, la irrilevanza o, comunque, la manifesta infondatezza della questione.

6. - La Regione Veneto, in prossimità dell'udienza, ha depositato una memoria con la quale richiama le argomentazioni e le conclusioni contenute nell'atto di costituzione.

7. - Anche il Comune di Castelfranco Veneto ha depositato una memoria, con cui ribadisce le argomentazioni e le conclusioni formulate nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6 della legge Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 20, primo comma, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1985, n.33 Norme per la tutela dell'ambiente).

La prima disposizione (art. 6 della legge regionale n. 11 del 1990) prevede la composizione ed il funzionamento della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, alla quale partecipano con voto deliberativo anche i sindaci dei Comuni direttamente interessati o loro delegati. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti e svolge le funzioni dell'apposita conferenza, prevista per la acquisizione e la valutazione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti di nuovi impianti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti urbani con le esigenze ambientali e territoriali.

La seconda disposizione (art. 20 della legge regionale n. 28 del 1990), sopprimendo la competenza del Presidente della Provincia per la approvazione del progetto degli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, prevista dall'art. 42 della legge regionale n. 33 del 1985, riserva (residualmente) tale competenza al Presidente della Regione.

Le norme costituzionali invocate a parametro di valutazione della legittimità delle disposizioni denunciate sono gli artt. 5 e 117 della Costituzione.

2. - Il giudice a quo ritiene che la questione di legittimità costituzionale sia rilevante o, meglio, lo diventi, dopo aver valutato che il provvedimento amministrativo, della cui validità era chiamato a decidere, avrebbe dovuto essere annullato. Difatti la deliberazione di autorizzazione all'esercizio della discarica, adottata dalla Giunta regionale veneta (13 novembre 1990, n. 6113), avrebbe dovuto essere emanata dal Presidente della Regione.

Ma proprio in ordine a tale competenza, ed alla sua legittimità, l'ordinanza di rimessione prospetta una duplice ed alternativa lettura.

Sotto un primo profilo la rappresentanza e la incidenza degli interessi locali nel procedimento per la individuazione dei siti e per la autorizzazione all'esercizio delle discariche avrebbero dovuto essere, secondo il giudice a quo, più consistenti nella Commissione tecnica regionale, sezione ambiente (prevista dall'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11), in modo da bilanciare il potere monocratico di emanazione dell'atto di autorizzazione, attribuito al Presidente della Giunta regionale. In alternativa il giudice rimettente, prospettando una seconda e diversa soluzione, ritiene che il potere di adottare il provvedimento, rimanendo invariate la composizione della Commissione tecnica e la valutazione dei diversi interessi, debba spettare alla Giunta regionale, quale organo collegiale di più ampia e bilanciata ponderazione anche delle esigenze locali.

La questione di legittimità costituzionale risulta così delineata in modo perplesso ed in termini sostanzialmente alternativi, che non consentono di identificare con certezza quale sia lo specifico e puntuale tema di decisione proposto.

La questione, assorbito ogni altro profilo, deve essere dunque dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6 della legge Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 20, primo comma, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1985, n.33 Norme per la tutela dell'ambiente), sollevata, in riferimento agli artt. 5 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza emessa in data 11 luglio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 23/07/92.