Ordinanza n. 348 del 1992

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ORDINANZA N. 348

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), e dell'art. 2033 del codice civile, in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1991 dal Pretore di Rovigo nel procedimento civile vertente tra Arduin Giuseppe ed E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di costituzione di Arduin Giuseppe e dell'E.N.A.S.A.R.C.O., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

RITENUTO che il Pretore di Rovigo nel procedimento civile tra Arduin Giuseppe e l'E.N.A.S.A.R.C.O., diretto a far dichiarare la irripetibilità di alcune somme da lui indebitamente percepite dal 1984 al 1988 a titolo di integrazione della pensione al trattamento minimo, con ordinanza emessa il 14 ottobre 1991 (R.O. n. 84 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

A) dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto, nel prevedere la irripetibilità dell'indebito pensionistico percepito in assenza di dolo per gli assicurati presso l'I.N.P.S., non ha disposto in modo analogo per gli assicurati presso l'E.N.A.S.A.R.C.O., creando così una irrazionale disparità di trattamento tra coloro che godono di trattamenti pensionistici anche integrativi erogati dall'I.N.P.S. e coloro che godono degli stessi trattamenti corrisposti dall'E.N.A.S.A.R.C.O.;

B) dell'art. 2033 del codice civile in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto al pensionato non viene assicurata la destinazione delle somme percepite al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della sua famiglia, tanto più che, come nel caso, debbono essere restituite somme ingenti;

che nel giudizio si sono costituiti: a) il ricorrente che, concludendo per l'accoglimento, ha svolto argomentazioni analoghe a quelle del giudice remittente; b) l'E.N.A.S.A.R.C.O. che ha concluso per la inammissibilità della questione in quanto si tratta di scelte discrezionali del legislatore, o quanto meno per la infondatezza, per la peculiare natura dei trattamenti previdenziali erogati dall'Ente;

che è, altresì, intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso anche essa per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

CONSIDERATO, per quanto riguarda la questione sub A), che l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sopravvenuta nelle more, ha interpretato autenticamente l'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e che, quindi, gli atti vanno restituiti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione alla stregua della nuova legge, a parte l'applicabilità o meno della detta disposizione alla fattispecie specificamente regolata dall'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983, non oggetto di impugnazione;

che, per la questione sub B) trovano applicazione i principi affermati nella sent. n. 266 del 1991, in quanto la fattispecie ha una disciplina peculiare, costituita dalla norma da ultimo citata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rovigo con l'ordinanza in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Rovigo per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 07/07/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco GRECO, Redattore

Depositata in cancelleria il 20/07/92.