Ordinanza n. 321 del 1992

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ORDINANZA N. 321

 

ANNO 1992

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

 

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

-          Dott. Francesco GRECO

 

-          Prof. Gabriele PESCATORE

 

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

 

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

-          Prof. Luigi MENGONI

 

-          Prof. Enzo CHELI

 

-          Dott. Renato GRANATA

 

-          Prof. Giuliano VASSALLI

 

-          Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1991 dal Pretore di Prato nel procedimento civile vertente tra Cosci Emilio ed I.N.P.S., iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visti l'atto di costituzione di Cosci Emilio nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

 

RITENUTO che nel corso di un procedimento civile vertente tra Cosci Emilio e l'I.N.P.S., il Pretore di Prato, con ordinanza del 14 novembre 1991 (R.o. n.64/1992), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n.544, nella parte in cui agli ex-combattenti titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, attribuisce la maggiorazione pensionistica a partire dal 1° gennaio 1989, anzichè dal 1° gennaio 1985, come invece è previsto per gli ex-combattenti titolari di pensione con decorrenza posteriore al 7 marzo 1968;

 

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito Cosci Emilio ed ha chiesto che la norma denunciata sia dichiarata costituzionalmente illegittima sollecitando una considerazione dei rapporti tra l'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e l'art.6 della successiva legge 29 dicembre 1988, n. 544, diversa da quella posta a base della sentenza n. 101 del 2 marzo 1990;

 

che nello stesso giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione, a seguito della pronunzia di infondatezza n. 101 del 1990, sia dichiarata inammissibile o infondata.

 

CONSIDERATO che questioni sostanzialmente identiche alla presente sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990, 28 e 127 del 1991 e 223 del 1992;

 

che pertanto la questione, non essendo stati prospettati argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Prato con ordinanza del 14 novembre 1991.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/06/92.

 

Aldo CORASANITI, Presidente

 

Ugo SPAGNOLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 08/07/92.