Ordinanza n. 319 del 1992

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ORDINANZA N. 319

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 234 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Rizzo Armando, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

RITENUTO che il Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato questione di legittimità dell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 234 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, deducendo, quanto alla prima norma, la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, e, quanto alla seconda, la violazione dell'art. 76 della Costituzione <con riferimento all'art. 6 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione agli artt. 444 c.p.p. e 54 l. 689/91>;

che in proposito il giudice a quo evidenzia un contrasto tra l'art. 54 della legge n. 689 del 1981, ove l'applicabilità delle sanzioni sostitutive viene limitata ai reati di competenza del pretore, e l'art. 444 del codice di procedura penale, il quale invece prevede che le sanzioni sostitutive possano essere applicate dal tribunale; un contrasto, questo, che il remittente non ritiene di poter giustificare sul presupposto che il tribunale sarebbe pur sempre legittimato ad applicare una sanzione sostitutiva su richiesta, in relazione ai reati di competenza pretorile giudicati dal tribunale stesso per effetto della connessione;

che, pertanto, l'art. 444 del codice di procedura penale dovrebbe essere coerentemente <letto>, in aderenza, anche, al disposto del punto 45) della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, nel senso della <piena applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati di competenza del tribunale, con le sole esclusioni soggettive ed oggettive stabilite dall'art. 59 (rectius: 59 e 60) della legge n.689/1981>;

che tale <lettura> risulta peraltro incompatibile con l'art. 54 della legge n. 689 del 1981, sicchè, considerato che tale disposizione non può ritenersi tacitamente abrogata, ostandovi il disposto dell'art. 234 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, di quest'ultima previsione si denuncia il contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non ha provveduto <a coordinare l'art. 444 c.p.p. con l'art. 54 della l. 689/1981, per l'effetto abrogando tale ultima norma>, violando così il dettato dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, <laddove esso conferisce delega al Governo della Repubblica per l'emanazione delle norme di coordinamento delle disposizioni previste negli artt. 2, 3 e 5 con tutte le altre leggi dello Stato>;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata.

CONSIDERATO che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. ordinanza n. 442 del 1991), l'istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti disciplinato dal titolo II del libro IV del codice di procedura penale non ha introdotto, nè poteva introdurre, in assenza di specifiche previsioni della legge- delega 16 febbraio 1987, n. 81, modifiche al regime sostanziale delle sanzioni sostitutive disciplinato dagli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), emergendo anzi, come evidenzia la Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice di rito, l'intendimento del legislatore delegato di mantenere inalterato quel quadro normativo;

che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice a quo, modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive neppure potevano essere apportate a norma dell'art. 6 della indicata legge di delegazione, che ha conferito al Governo della Repubblica delega ad emanare, fra l'altro, le norme di coordinamento delle disposizioni previste dal codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, comportando tali modifiche un intervento legislativo estraneo alla funzione di coordinamento delegata;

e che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 234 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/06/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 08/07/92.