SENTENZA
N. 318
ANNO 1992
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Dott. Aldo
CORASANITI, Presidente
-
Dott. Francesco
GRECO
-
Prof. Gabriele
PESCATORE
-
Avv. Ugo
SPAGNOLI
-
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
-
Prof. Antonio
BALDASSARRE
-
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
-
Avv. Mauro
FERRI
-
Prof. Luigi
MENGONI
-
Prof. Enzo
CHELI
-
Prof. Francesco
GUIZZI
-
Prof. Cesare
MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.
440, 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, del codice di procedura
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 aprile 1991
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Fusco Carmine ed
altra, iscritta al n. 740 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1992
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Allievi Dario, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
l. A seguito
dell'instaurazione, all'udienza preliminare, di un giudizio abbreviato chiesto da
due imputati, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Torino ammetteva l'interrogatorio di uno di costoro, in quanto mezzo di difesa
e non di prova, non escluso dalle disposizioni dell'udienza preliminare
richiamate dall'art. 441 cod. proc. pen. Poichè da tale interrogatorio risultava modificata la
versione precedentemente resa, il Giudice, ritenendo il processo non più
decidibile allo stato degli atti, revocava l'ordinanza ammissiva
del giudizio abbreviato e, all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il
rinvio a giudizio.
Il Tribunale di Torino, peraltro,
ritenendo che l'ordinanza ammissiva del giudizio
abbreviato non possa essere revocata neanche in presenza di dichiarazioni
spontanee dell'imputato, dato che con essa è preclusa ogni ulteriore attività
diretta all'acquisizione di nuovi elementi di prova, dichiarava la nullità del
provvedimento di revoca e stabiliva la competenza dello stesso Giudice
dell'udienza preliminare a definire il processo con rito abbreviato.
Detto Giudice con ordinanza del 23
aprile 1991 sollevava allora questione di legittimità costituzionale dell'art.
440 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede
esplicitamente che l'ordinanza ammissiva del giudizio
abbreviato sia revocabile nel caso in cui lo <stato degli atti> sia
modificato a seguito dell'interrogatorio dell'imputato.
Ad avviso del giudice rimettente, non
essendo consentito sollevare conflitto di competenza contro il suddetto
provvedimento del Tribunale, dal vincolo allo svolgimento del giudizio
abbreviato nonostante il venir meno del presupposto della decidibilità
allo stato degli atti deriverebbe una violazione del principio del giudice
naturale di cui all'art. 25, primo comma, Cost.
Inoltre, poichè
lo <stato degli atti> potrebbe mediante l'interrogatorio essere
modificato anche strumentalmente, dall'irrevocabilità deriverebbero una
limitazione della pienezza di giudizio del giudice ed una possibilità di
interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale, e perciò una
violazione degli artt. 101, secondo comma e 102, primo comma,
Cost.
Infine, la motivazione della decisione
conclusiva del giudizio abbreviato non potrebbe avere la necessaria adeguatezza
e completezza rispetto alle acquisizioni processuali intervenute nel corso di
esso, con conseguente violazione dell'art. 111, primo comma, Cost. delle parti
o sia maturata una valutazione giudiziale di sopravvenuta indecidibilità
allo stato degli atti.
2.l. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, richiama
innanzitutto, quanto alla possibilità di integrazione probatoria nel giudizio
abbreviato, la sentenza di questa Corte n. 92 del 1992.
Osserva, poi, che le norme in tema di giudizio abbreviato non stabiliscono
espressamente che l'ordinanza ammissiva sia
irrevocabile e che questa presuppone che il processo possa essere deciso allo
stato degli atti.
Perciò, ove tale presupposto venga meno perchè le stesse parti deducono che vi sono altri elementi
da prendere necessariamente in considerazione, l'ordinanza dovrebbe ritenersi
revocabile in base al principio generale di revocabilità delle ordinanze; e di
conseguenza, la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile o infondata perchè basata su un assunto normativo inesatto.
Considerato in diritto
l. I due procedimenti concernono questioni analoghe,
ed è perciò opportuno disporne la riunione.
2. - Il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Torino, muovendo dal presupposto che sia
ammissibile esperire nel giudizio abbreviato l'interrogatorio dell'imputato di
cui all'art.421 del codice di procedura penale, dubita che l'art. 440 dello
stesso codice, in quanto non prevede la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato in caso di modifica dello
stato degli atti conseguente a detto interroga torio,
contrasti:
-con l'art. 25, primo comma, Cost., in
quanto il vincolo a decide re con rito abbreviato, anzichè ordinario, nonostante la modifica dello stato degli
atti comporterebbe una violazione del principio del giudice naturale;
-con gli artt. 101, secondo comma e 102, primo comma, Cost., in quanto, potendo lo stato degli
atti essere modificato anche strumentalmente mediante l'interrogatorio, dall'irrevocabilità
deriverebbe una limitazione della pienezza di giudizio del giudice ed una
possibilità di interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale;
- con l'art. 111, primo comma, Cost., in
quanto la motivazione della decisione conclusiva del giudizio abbreviato non
potrebbe avere la necessaria adeguatezza e completezza rispetto alle
acquisizioni processuali intervenute nel corso di esso.
A sua volta, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Milano dubita che gli artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, in caso di prospettazione di fatti nuovi o di nuove fonti di prova, la
revoca del consenso al giudizio abbreviato o del provvedimento ammissivo di esso, contrastino:
- con l'art. 13 Cost., perchè la rinuncia negoziale, espressa col consenso a tale
giudizio, all'eventuale effetto di circostanze accadute o emerse dopo di esso
si tradurrebbe, in caso di condanna, in lesione del principio di
indisponibilità della libertà personale;
-con l'art. 3 Cost., sia sotto il
profilo del diverso trattamento, di fronte a prove <nuove>, dei soggetti
giudicati col rito ordinario ovvero con quello abbreviato, sia sotto il profilo
della diversa regolamentazione di questo a seconda che si tratti di reati di
competenza del tribunale ovvero del pretore, dato che nel secondo caso, non
essendovi una previa pronuncia sulla decidibilità
allo stato degli atti, il procedimento resta reversibile fino alla fine della
discussione (art. 562);
- con l'art. 27 Cost.: sia perchè la possibilità di una condanna senza colpevolezza
lede il principio di personalità della responsabilità penale (primo comma); sia
perchè la chiusura integrale alla prova nel processo
è in contrasto con la presunzione di non colpevolezza (secondo comma); sia perchè se la pena si collega non alla commissione di un
reato, ma ad un'opzione processuale compiuta prima che si manifestasse una
prova potenziale dell'innocenza, ne resta frustrata la finalità rieducativa
(terzo comma).
Del pari non accoglibile
è la tesi dell'Avvocatura - prospettata in riferimento alla seconda
ordinanza-secondo la quale l'ordinanza ammissiva
sarebbe revocabile già alla stregua dell'attuale disciplina, dato che la gran
parte degli studiosi ne ritiene invece argomentatamente
l'irrevocabilità.
4.-Alla base delle censure sta
l'illustrazione di tre evenienze concretamente verificatesi nei due giudizi a quibus dopo l'emanazione dell'ordinanza ammissiva
del rito abbreviato. Nel primo, la prospettazione da
parte di uno dei due imputati, in sede di interrogatorio, di una versione del
fatto diversa da quella resa all'atto della convalida dell'arresto e tale da
comportare una sostanziale modifica dello <stato degli atti> considerato
in sede di emanazione dell'ordinanza ammissiva e da
richiedere ulteriori approfondimenti delle rispettive posizioni (alla stregua
di essa, infatti, il coimputato avrebbe dovuto essere
scagionato).
Nel secondo, il deposito di alcuni
documenti coi quali la difesa tendeva a suffragare una versione del fatto
diversa da quella emergente dalle indagini del pubblico ministero poste a base
del rito abbreviato, documenti qualificati perciò dal giudice a quo come nuovi
mezzi di prova in ordine a nuove circostanze di fatto; ed inoltre, il deposito
di un'attestazione circa l'avvenuto risarcimento del danno, costituente nuova
prova di una nuova circostanza.
A fronte di tali evenienze - osservano i
giudici a quibus- sta la cristallizzazione del quadro
probatorio rispetto al quale sono maturati l'accordo delle parti e la
valutazione giudiziale di idoneità degli atti a consentire la decisione, che
non consente nè la prospettazione
di fatti nuovi nè l'introduzione di nuovi mezzi di
prova sui fatti già ricompresi in tale quadro: onde la necessità di permettere
che ciò avvenga attraverso la revoca dell'ordinanza ammissiva
del giudizio abbreviato e la conseguente introduzione di quello ordinario, che
sarebbe, a loro avviso, la soluzione idonea ad evitare il sacrificio dei
principi costituzionali di cui lamentano la violazione.
5. - Le questioni, pur nella diversità
delle norme impugnate e dei parametri costituzionali invocati, investono il
nucleo essenziale dell'attuale disciplina del giudizio abbreviato, che si
configura <<come giudizio 6a prova contratta", basato, cioè, su uno
scambio in cui la riduzione di pena non ha come contropartita il solo interesse
dell'ordinamento alla semplificazione attraverso la rinuncia dell'imputato al
dibattimento ed il riconoscimento del valore di prova agli elementi acquisiti
dal pubblico ministero, ma richiede, in più, la rinuncia al diritto ad
eventuali allegazioni difensive> (sentenza n. 92 del
1992); un giudizio, in altri termini, in cui il meccanismo convenzionale fa
premio sulle esigenze di accertamento reale del fatto e di salvaguardia del
diritto dell'imputato a <difendersi provando> (cfr. art. 190 cod. proc. pen.).
Se ciò è vero, ne discende che lo
scrutinio che la Corte è chiamata a compiere non può esaurirsi nella
considerazione di aspetti particolari della disciplina, ma deve allargarsi a
valutarne l'assetto complessivo e le implicazioni che sul piano costituzionale
discenderebbero dalla correzione di tale assetto che i giudici rimettenti
propongono.
In effetti, talune almeno delle censure
avanzate evidenziano profili che non sono in sintonia rispetto al quadro
costituzionale in riferimento.
Se si ammette che l'imputato possa rendere
l'interrogatorio a propria difesa, e quindi prospettare circostanze esulanti
dal quadro probatorio prefissato, non può poi stabilirsi che tali deduzioni
siano a priori irrilevanti ed insuscettibili di verifica attraverso gli
appropriati mezzi processuali di accertamento. In tal modo, il diritto di
difesa resta mera enunciazione e vengono alterati i connotati propri
all'esercizio della funzione giurisdizionale stabiliti negli artt. 101, secondo
comma, 102, primo comma e 111, primo comma, della
Costituzione. La legge può infatti, in vista di
particolari esigenze, porre limitazioni agli strumenti probatori utilizzabili
nel processo: ma una volta che ammetta l'ingresso di un determinato mezzo, non
può poi, senza violare quei principi, prescrivere al giudice di non considerare
gli elementi di giudizio che da esso scaturiscono ai fini della formazione del
proprio convincimento.
Inoltre, se la legge sostanziale
considera una certa circostanza, come il risarcimento del danno avvenuto prima
del giudizio, come rilevante per connotare il <fatto> ai fini della
commisurazione della sanzione, una norma processuale che stabilisce
l'irrilevanza di tale circostanza precludendone la deduzione comporta che la
responsabilità penale può essere affermata per un fatto che è, sia pure solo
parzialmente, diverso da quello <proprio>: ciò che non può dirsi in
armonia con il principio di <personalità> di tale responsabilità (art.
27, primo comma, Cost.).
6.-Per porre rimedio a siffatti vizi, ed
agli altri da essi denunziati, i giudici a quibus
propongono che la disciplina del giudizio abbreviato venga modificata nel senso
di prevedere che, di fronte alle suesposte evenienze, sia consentito al giudice
di revocare l'ordinanza ammissiva.
Ma una simile pronuncia
<correttiva> non può considerarsi ammissibile, dato che la Corte non può
introdurre modifiche normative che, per sanare vizi pur riconosciuti, siano
suscettibili a loro volta, sotto altri profili, di dar luogo a censure di
incostituzionalità.
In effetti, riesaminando le fattispecie
già considerate dal punto di vista delle implicazioni della regressione al rito
ordinario, è agevole constatare che, se la deduzione di una ragione di
attenuazione di pena <fino ad un terzo> (ad esempio, l'avvenuto
risarcimento del danno) dovesse condurre alla revoca di un rito che di per sè comporta la riduzione fissa di un terzo della pena,
l'imputato sarebbe verosimilmente indotto a rinunciare alla stessa prospettazione dell'attenuante per non perdere tale
beneficio.
Allo stesso modo, se l'esposizione di
pur consistenti ragioni difensive -ad esempio, attraverso l'interrogatorio o la
produzione di nuovi documenti - dovesse determinare il passaggio al rito
ordinario, l'imputato 412 N. 318 - Sentenza 29 giugno 1992 si troverebbe posto
nella difficile alternativa tra tentare di difendersi e rinunciarvi per
beneficiare dello sconto di pena.
L'inammissibilità delle questioni,
d'altra parte, emerge anche dalla considerazione che la soluzione della
revocabilità dell'ordinanza ammissiva, non solo non
appare idonea per le ragioni ora esposte a far fronte a tutte le implicazioni
della configurazione del giudizio abbreviato come giudizio <a prova
contratta>, ma non sarebbe neanche l'unica possibile, dato che ben potrebbe
disporsi che l'introduzione di ulteriori elementi di giudizio avvenga
nell'ambito dello stesso giudizio abbreviato, come del resto già si prevede in
quello disciplinato dall'art.452, secondo comma, cod. proc. pen.
Questa Corte, invero, esaminando il
problema sotto il diverso ma in certo modo complementare-profilo del
condizionamento che alla delimitazione del quadro probatorio può derivare da
scelte discrezionali del pubblico ministero, ha già sottolineato la necessità
che la riconduzione dell'istituto <a piena sintonia con i princìpi costituzionali> avvenga mediante
<l'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria> (sentenza n. 92 del
1992; cfr. anche, nella stessa direzione, in riferimento al giudizio di
appello, la sentenza
n. 470 del 1991).
Un simile meccanismo era peraltro già
esplicitamente previsto nell'originario testo della legge delega (approvato
dalla Commissione giustizia della Camera il 15 luglio 1982: direttive nn. 47 e 48) e la sua positiva previsione fu poi sostenuta
da <ampia parte della Commissione redigente> (cfr. Relazione al progetto
preliminare del codice, pp. 105-106).
Del resto, è lo stesso giudice
rimettente, nella seconda delle ordinanze qui in esame, ad indicare tale
soluzione come alternativa a quella poi proposta e ad evidenziarne l'idoneità a
sanare le violazioni lamentate; e le considerazioni svolte nella presente
decisione rafforzano indubbiamente tale prospettiva.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 440 del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato in caso di modifica dello
stato degli atti conseguente all'interrogatorio dell'imputato, sollevata, in
riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 102,
primo comma e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 23 aprile
1991;
2) dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 441, 442, primo
comma e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte
in cui, in caso di prospettazione di fatti nuovi o
nuove fonti di prova, non consentono la revoca del provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con ordinanza del 29 gennaio
1992.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/06/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Ugo SPAGNOLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 08/07/92.