Ordinanza n. 298 del 1992

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ORDINANZA N. 298

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

-        Dott. Francesco GRECO

-        Prof. Gabriele PESCATORE

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1992 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Palmeri Antonino, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

RITENUTO che il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 14 gennaio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede la lettura, su richiesta di parte, dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da imputato di reato connesso che si sia avvalso della facoltà di non rispondere";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

CONSIDERATO che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere";

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe -, norma già dichiarata illegittima, nella parte indicata in motivazione, con sentenza n. 254 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.