Ordinanza n. 297 del 1992

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ORDINANZA N. 297

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

 

-        Dott. Francesco GRECO

 

-        Prof. Gabriele PESCATORE

 

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

 

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

 

-        Avv. Mauro FERRI

 

-        Prof. Luigi MENGONI

 

-        Prof. Enzo CHELI

 

-        Dott. Renato GRANATA

 

-        Prof. Giuliano VASSALLI

 

-        Prof. Francesco GUIZZI

 

-        Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dalla Pretura di Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Enrico Zanichelli iscritta al n.100 del registro ordinanze

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

RITENUTO che con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 il Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p., nella parte in cui "non prevede il diritto processuale del difensore dell'imputato (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di ricevere, indipendentemente ed autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla cancelleria del giudice del provvedimento impugnato dal P.M. la notifica di tale impugnazione", in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione.

CONSIDERATO che identica questione è stata già decisa, su presupposti analoghi, con ordinanze nn. 230 e 102 del 1992 e n. 398 del 1991 di manifesta inammissibilità;

che infatti, come rilevato nelle ordinanze suddette, anche nella presente fattispecie il giudice a quo < < ha già pronunciato sentenza definendo il grado di giudizio, senza che sia chiamato ad applicare la norma denunciata - delineante attribuzioni poste a carico della cancelleria - avente rilievo solo nella fase di gravame>>;

che, pertanto, va adottata analoga pronuncia di manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/06/92.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Giuseppe BORZELLINO, Redattore

Depositata in cancelleria il 22/06/92.