Ordinanza n. 274 del 1992

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ORDINANZA N. 274

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-        Prof. Giuseppe BORZELLINO

-        Dott. Francesco GRECO

-        Prof. Gabriele PESCATORE

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44, terzo comma, e 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n.313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), 40, terzo comma, e 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sul ricorso proposto da Carmela Scarpinati, vedova Messina, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

RITENUTO che con ordinanza emessa il 25 settembre 1991 la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - sul ricorso proposto da Carmela Scarpinati ved. Messina (Reg. Ord. n.97/1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.3 della Costituzione, degli artt. 44, terzo comma, e 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n.313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nonchè degli artt. 40, terzo comma, e 51, primo comma, del d.P.R.23 dicembre 1978, n.915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione di riversibilità alla condizione che il matrimonio sia durato almeno un anno.

CONSIDERATO che l'ordinanza non è adeguatamente motivata sotto il profilo della rilevanza non risultando se il caso concerna una pretesa di pensione di riversibilità ex art. 44, terzo comma (norma peraltro di cui è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza n.450 del 1991), ovvero ex art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n.313, nonchè ex art. 40, terzo comma (norma anch'essa investita d'illegittimità costituzionale), e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n.915;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, terzo comma, e 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n.313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) nonchè degli artt. 40, terzo comma, e 51, primo comma, del d.P.R.23 dicembre 1978, n.915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/06/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Giuseppe BORZELLINO, Redattore

Depositata in cancelleria il 12/06/92.