Ordinanza n. 272 del 1992

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ORDINANZA N. 272

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-        Prof. Giuseppe BORZELLINO

-        Dott. Francesco GRECO

-        Prof. Gabriele PESCATORE

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 del regio decreto- legge 26 settembre 1935, n.1952 (Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate), conv. in legge 19 marzo 1936, n.508, 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n.2144 (Disciplina degli istituti di vigilanza privata), conv. in legge 3 aprile 1937, n.526, 11, ultimo comma, e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 4 settembre 1991 dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Pozzuoli, nel procedimento civile vertente tra Luigi Carpetta e Istituto di vigilanza privata "L'Aquila", iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.10, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

RITENUTO che con ordinanza emessa il 4 settembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 febbraio 1992) dal Pretore di Napoli - Sez. distaccata di Pozzuoli nel procedimento civile vertente tra Carpetta Luigi ed Istituto di Vigilanza privata "L'Aquila" (Reg. ord. n.78 del 1992), è stata sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 4 del regio decreto 26 settembre 1935, n.1952 (Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate), recte 4 del regio decreto- legge 26 settembre 1935, n.1952, conv. in legge 19 marzo 19367, n.508; e 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n.2144, recte 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n.2144, conv. in legge 3 aprile 1937, n.526, nella parte in cui non distinguono tra violazioni disciplinari attinenti alla funzionalità del servizio, e violazioni disciplinari relative agli aspetti privatistici del rapporto di lavoro, e non limitano solo alle prime la vigilanza ed i poteri disciplinari degli organi amministrativi (questore e prefetto), in riferimento all'art. 3 Cost.; nonchè la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, ultimo comma, e 138, t.u.l.p.s., nel loro combinato disposto, per la parte in cui, non prevedendo che il provvedimento di revoca della nomina a guardia giurata debba essere motivato in ordine agli elementi che hanno dato luogo alla valutazione del venir meno del requisito della buona condotta, impediscono il controllo sulla imparzialità e legalità dell'azione amministrativa, in riferimento agli artt.3 e 97 Cost.;

che in particolare il contrasto con l'art. 3 Cost. viene evidenziato "rispetto agli altri lavoratori subordinati, i quali possono giovarsi dell'ordinario regime garantistico stabilito per gli illeciti disciplinari"; che è intervenuto in giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.

CONSIDERATO che, con riguardo alla seconda questione sollevata, è privo di fondamento il presupposto tenuto presente dal giudice rimettente circa il non obbligo di motivazione del provvedimento di revoca, motivazione necessaria invece per consentire al giudice amministrativo la verifica della legittimità del provvedimento stesso (cfr. ad es. Cons. St.30 marzo 1987 n.186) - principio del resto riaffermato in generale dall'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241 -;

che, con riferimento alla prima questione, la Corte rileva la palese disomogeneità delle situazioni poste a confronto, giacchè la categoria delle guardie giurate, diversamente da quella relativa agli altri lavoratori, è caratterizzata da indubbie connotazioni di carattere pubblicistico che impongono una peculiare disciplina in ordine alla verifica, da parte dell'autorità amministrativa, della sussistenza dei presupposti che consentono l'esercizio di tale attività lavorativa;

che va aggiunto altresì che il corretto uso del potere concesso all'autorità amministrativa è, comunque, soggetto al sindacato del giudice amministrativo avanti al quale il singolo può ricorrere per la tutela delle proprie ragioni;

che, pertanto, le suesposte questioni si appalesano manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n.1952 (Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate), conv. in legge 19 marzo 1936, n.508, 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n.2144 (Disciplina degli istituti di vigilanza privata), conv. in legge 3 aprile 1937, n.526, 11, ultimo comma, e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/06/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Giuseppe BORZELLINO, Redattore

Depositata in cancelleria il 12/06/92.