Ordinanza n. 252 del 1992

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ORDINANZA N. 252

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

-        Dott. Francesco GRECO

-        Prof. Gabriele PESCATORE

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile) promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1991 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Eredi di Talamo Luigia ed I.N.P.S., iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di costituzione degli Eredi di Talamo Luigi e dell'I.N.P.S.;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

RITENUTO che , nel corso di un procedimento civile vertente tra Talamo Luigia e l'INPS ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a pensione di invalidità, il Pretore di Roma con ordinanza del 21 novembre 1991 (reg.ord.n. 48 del 1992) sollevava, in riferimento agli artt.3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, il quale esclude il diritto ora detto per gli iscritti nell'assicurazione generale lavoratori autonomi, che presentino domanda obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile;

che ad avviso del Pretore la detta esclusione, per il caso in cui il lavoratore, pur avendo raggiunto l'età pensionabile, non avesse versato il minimo contributivo per ottenere la pensione di vecchiaia, poteva contrastare con l'art. 3 della Costituzione, in quanto dava luogo ad un ostacolo capace di impedire lo "sviluppo della persona umana", nonchè con l'art. 38 della Costituzione, ossia col diritto alla previdenza e all'assistenza sociale;

che tanto l'INPS quanto gli eredi della parte privata si costituivano, tutti facendo presente che la questione era stata già decisa da questa Corte con sentenza n. 436 del 1988.

CONASIDERATO che la norma impugnata è stata già dichiarata illegittima con la sentenza ora detta, onde la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/05/92.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 03/06/92.