Ordinanza n. 251 del 1992

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ORDINANZA N. 251

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

-        Dott. Francesco GRECO

-        Prof. Gabriele PESCATORE

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del l'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato milita re), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1991 dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma sull'istanza proposta da Alessio Capitani, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

RITENUTO che nel corso di un procedimento con cernente l'esame della istanza con cui un condannato alla reclusione militare aveva chiesto il beneficio dell'affidamento in prova ancor prima del l'inizio della detenzione, il Tribunale militare di sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa il 13 maggio 1991, ha sollevato, in relazione agli artt.3 e27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n.167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n.897, nella parte in cui esclude che i condannati alla pena detentiva militare possano essere affidati in prova indipendentemente dal periodo minimo di un mese di osservazione, da attuarsi indefettibilmente nello stabilimento milita re di pena;

che il giudice a quo, premessa l'autonomia normativa del beneficio in argomento ma anche la sostanziale omogeneità rispetto a quello previsto dall'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, richiama la sentenza n.569 del 1989 con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità della norma citata, concernente il regime ordinario del l'affidamento là dove non ne prevedeva la concessione anche indipendentemente dalla detenzione.

CONSIDERATO che identica questione, sollevata dal medesimo Tribunale è già stata risolta da questa Corte, che, con sentenza n.119 del 1992, ha dichiarato illegittima in parte qua la norma impugnata, rilevando come non vi siano più valide ragioni per subordinare il beneficio in parola al l'osservazione, per almeno un mese, nello stabili mento militare di pena, quando ormai per il condannato comune è ammessa oltre all'osservazione inframurale anche quella in libertà;

che la questione è quindi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, sollevata, in relazione agli artt.3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/05/92.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore

Depositata in cancelleria il 03/06/92.