Ordinanza n.228 del 1992

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ORDINANZA N. 228

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-      Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-      Prof. Giuseppe BORZELLINO

-      Dott. Francesco GRECO

-      Prof. Gabriele PESCATORE

-      Avv. Ugo SPAGNOLI

-      Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-      Prof. Antonio BALDASSARRE

-      Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-      Avv. Mauro FERRI

-      Prof. Luigi MENGONI

-      Prof. Enzo CHELI

-      Dott. Renato GRANATA

-      Prof. Giuliano VASSALLI

-      Prof. Francesco GUIZZI

-      Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, secondo comma, e dell'art. 553 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera nel procedimento penale a carico di Michetti Gaetano Giuseppe ed altri, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri.

RITENUTO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera ha sollevato, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 406, secondo comma, e 553 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che il giudice possa autorizzare ulteriori proroghe del termine di scadenza delle indagini preliminari solo prima della scadenza del termine prorogato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

CONSIDERATO che con la sentenza n. 174 del 1992 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 406 e 553, nella parte in cui prevedono (quest'ultimo mediante un generale rinvio alla disciplina enunciata nel primo) che il giudice possa prorogare, ovvero autorizzare ulteriori proroghe del termine per le indagini preliminari, solo prima della scadenza del termine stesso;

che tale pronuncia ha altresì chiarito che, una volta caducata la specifica previsione di cui all'art. 406, il giudice dovrà provvedere, sulla richiesta di proroga, nel termine generale previsto dall'art. 121, secondo comma, del codice di procedura penale; e quindi entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cinque giorni concesso alle parti, per la presentazione di memorie, dal terzo comma dell'art. 406;

che, di conseguenza, poichè la disciplina impugnata con l'ordinanza in esame, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, la presente questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 406, secondo comma, e 553 del codice di procedura penale - già dichiarati costituzionalmente illegittimi, con sentenza n. 174 del 1992, nella parte indicata in motivazione-sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/05/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 25/05/92.