Ordinanza n.226 del 1992

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ORDINANZA N. 226

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-      Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-      Prof. Giuseppe BORZELLINO

-      Dott. Francesco GRECO

-      Prof. Gabriele PESCATORE

-      Avv. Ugo SPAGNOLI

-      Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-      Prof. Antonio BALDASSARRE

-      Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-      Avv. Mauro FERRI

-      Prof. Luigi MENGONI

-      Prof. Enzo CHELI

-      Dott. Renato GRANATA

-      Prof. Giuliano VASSALLI

-      Prof. Francesco GUIZZI

-      Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1991 dal Tribunale di Casale Monferrato, nel giudizio fallimentare proposto ad istanza della Intendenza di finanza di Alessandria ed altra nei confronti della S.r.l. Ecosystem in liquidazione, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.6, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

RITENUTO che il Tribunale di Casale Monferrato, nel giudizio fallimentare proposto a istanza della Intendenza di finanza di Alessandria ed altra nei confronti della s.r.l. Ecosystem in liquidazione, con ordinanza del 23 ottobre 1991 (R.o. n. 25 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, nella parte in cui non consente al debitore moroso di un tributo iscritto a ruolo in via provvisoria di opporsi al fallimento, dimostrando la inesistenza del debito di imposta;

che, a parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione per la irrazionale equiparazione tra debitore di imposta accertato in via definitiva e debitore di imposta accertato in via provvisoria e per l'impossibilità di quest'ultimo di ottenere anche in sede fallimentare la verifica della legittimità della pretesa dall'amministrazione finanziaria;

che nel giudizio è intervenuta l' Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

CONSIDERATO che la norma impugnata è stata espunta dall'ordinamento perchè dichiarata costituzionalmente illegittima (sent. n. 89 del 1992);

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Casale Monferrato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/05/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco GRECO, Redattore

Depositata in cancelleria il 25/05/92.