ORDINANZA N. 223
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
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Prof. Giuseppe BORZELLINO
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Dott. Francesco GRECO
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Prof. Gabriele PESCATORE
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Avv. Ugo SPAGNOLI
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Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
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Prof. Antonio BALDASSARRE
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Prof. Vincenzo CAIANIELLO
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Avv. Mauro FERRI
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Prof. Luigi MENGONI
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Dott. Renato GRANATA
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Prof. Giuliano VASSALLI
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Prof. Francesco GUIZZI
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Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitā costituzionale
dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e
perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale),
promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1991 dal Pretore di Ancona nel
procedimento civile vertente tra Ferroni Nazzareno e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno
199l.
Visti l'atto di costituzione di Ferroni
Nazzareno nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 febbraio
1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
RITENUTO che nel corso di un procedimento civile vertente tra Nazzareno Ferroni e l'I.N.P.S., il Pretore di Ancona, con ordinanza
del 17 maggio 1991 (R.o. n. 649/91), ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimitā costituzionale dell'art.
6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui -
letto in connessione con l'art.6 della successiva legge n. 544 del 1988-prevede che il beneficio accordato agli
ex-combattenti spetti per il periodo 1o gennaio 1985-31 dicembre 1988 ai soli
titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e non anche a
quelli (come il ricorrente nel giudizio a quo) titolari di pensione con
decorrenza anteriore a tale ultima data;
che nel giudizio davanti a questa Corte é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata;
che nel giudizio si é costituito Nazzareno Ferroni aderendo alle argomentazioni svolte dal Giudice
rimettente.
CONSIDERATO che questioni sostanzialmente identiche alla presente sono
state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del
1990 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 414
e 501 del 1990,
28 e 127 del 1991;
che pertanto la questione, non essendo stati
prospettati argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimitā costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge
15 aprile 1985, n.140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti
pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ancona con ordinanza del 17
maggio 199l.
Cosė deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 07/05/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Ugo SPAGNOLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 25/05/92.