Ordinanza n.223 del 1992

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ORDINANZA N. 223

 

ANNO 1992

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

-      Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

 

-      Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

-      Dott. Francesco GRECO

 

-      Prof. Gabriele PESCATORE

 

-      Avv. Ugo SPAGNOLI

 

-      Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

-      Prof. Antonio BALDASSARRE

 

-      Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

-      Avv. Mauro FERRI

 

-      Prof. Luigi MENGONI

 

-      Dott. Renato GRANATA

 

-      Prof. Giuliano VASSALLI

 

-      Prof. Francesco GUIZZI

 

-      Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1991 dal Pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra Ferroni Nazzareno e l'I.N.P.S., iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1991.

 

Visti l'atto di costituzione di Ferroni Nazzareno nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

 

RITENUTO che nel corso di un procedimento civile vertente tra Nazzareno Ferroni e l'I.N.P.S., il Pretore di Ancona, con ordinanza del 17 maggio 1991 (R.o. n. 649/91), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui - letto in connessione con l'art.6 della successiva legge n. 544 del 1988-prevede che il beneficio accordato agli ex-combattenti spetti per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1988 ai soli titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e non anche a quelli (come il ricorrente nel giudizio a quo) titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale ultima data;

 

che nel giudizio davanti a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

 

che nel giudizio si é costituito Nazzareno Ferroni aderendo alle argomentazioni svolte dal Giudice rimettente.

 

CONSIDERATO che questioni sostanzialmente identiche alla presente sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990, 28 e 127 del 1991;

 

che pertanto la questione, non essendo stati prospettati argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n.140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ancona con ordinanza del 17 maggio 1991.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/05/92.

 

Aldo CORASANITI, Presidente

 

Ugo SPAGNOLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 25/05/92.