Ordinanza n. 218 del 1992

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ORDINANZA N. 218

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-      Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-      Prof. Giuseppe BORZELLINO

-      Dott. Francesco GRECO

-      Prof. Gabriele PESCATORE

-      Avv. Ugo SPAGNOLI

-      Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-      Prof. Antonio BALDASSARRE

-      Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-      Avv. Mauro FERRI

-      Prof. Luigi MENGONI

-      Prof. Enzo CHELI

-      Dott. Renato GRANATA

-      Prof. Giuliano VASSALLI

-      Prof. Francesco GUIZZI

-      Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1991 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. contro Ingemi Giuseppa, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione di Ingemi Giuseppa;

udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

RITENUTO che nel giudizio sul ricorso proposto dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - INADEL per l'annullamento della sentenza 5 dicembre 1988 del Tribunale di Messina confermativa della sentenza del pretore che ha condannato l'Istituto a corrispondere a Giuseppa Ingemi la maggior somma spettantele a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio con gli interessi e la rivalutazione monetaria, la Corte di cassazione, con ordinanza del 19 settembre 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n.440, nella parte in cui dispone che le somme dovute al detto titolo "non danno luogo a rivalutazione monetaria";

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata contrasta con l'art. 3 Cost., attesa l'ingiustificata discriminazione, sopravvenuta dopo la sentenza di questa Corte n. 156 del 1991, del credito de quo rispetto agli altri crediti previdenziali, e con l'art. 38, provvedendosi in modo inadeguato alle comuni esigenze di vita del lavoratore cessato dal servizio;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita l'assicurata, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.

CONSIDERATO che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stata emanata la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), che all'art. 16, comma 6, ha dettato una nuova disciplina in materia di rivalutazione dei crediti previdenziali disponendo che "l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del credito";

che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice remittente, al quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/05/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 11/05/92.