Ordinanza n. 215 del 1992

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ORDINANZA N. 215

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-        Prof. Giuseppe BORZELLINO

-        Dott. Francesco GRECO

-        Prof. Gabriele PESCATORE

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma terzo, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1991 dal Giudice istruttore presso il tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Tognacci Mirca e s.r.l. Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, iscritta al n.719 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1 aprile 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

RITENUTO che, nel corso di un giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Ravenna da Mirca Tognacci, dipendente amministrativo della s.r.l. Cooperativa Muratori e Cementisti, al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto ad essere ammessa alla detta cooperativa in qualità di socio, il giudice istruttore sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), norma invocata dalla società convenuta nel giudizio a quo, quale fondamento normativo della propria delibera di reiezione della domanda di ammissione alla cooperativa, già presentata dalla Tognacci medesima;

che, ad avviso del giudice istruttore di Ravenna, tale norma, nella parte in cui prescrive che l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi possa avvenire "nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, ma non superiore al dodici per cento del numero complessivo dei soci", sarebbe in contrasto con l'art. 45 della Costituzione e con il principio di favore per la cooperazione ivi affermato, perchè tale norma non terrebbe conto dell'evoluzione tecnologica e del mutamento dell'organizzazione del lavoro che, complessivamente, hanno aumentato l'incidenza della componente tecnica e amministrativa delle imprese rispetto a quella operaia o professionale e, pertanto, produrrebbe un effettivo svantaggio per le società cooperative, vincolate, nella loro organizzazione, al rispetto di un rigido limite numerico, da cui sono esenti le altre imprese operanti sul mercato;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo, in via preliminare, che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del giudice a quo e, nel merito, che sia riconosciuta l'inammissibilità o l'infondatezza per la non irragionevolezza della scelta discrezionalmente compiuta dal legislatore ed espressa nella norma impugnata.

CONSIDERATO che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (si vedano, tra le altre, ordd. nn. 147 del 1992 e 199 del 1990; sentt. nn. 1104 e 333 del 1988), il giudice istruttore nel processo civile è legittimato a proporre questioni di legittimità costituzionale relative a norme di cui egli può fare applicazione per l'emanazione di provvedimenti di sua esclusiva competenza e che, pertanto, la sua legittimazione non sussiste quando la norma impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa, in quanto in tal caso la competenza a decidere spetta al collegio;

che, nel caso di specie, la norma impugnata è risolutiva dell'intera controversia dedotta nel giudizio a quo e che, quindi, deve negarsi la legittimazione del giudice istruttore a farne oggetto di questione di legittimità costituzionale davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte - dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), sollevata, in riferimento all'art. 45 della Costituzione, dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/05/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 11/05/92.