Sentenza n. 211 del 1992

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SENTENZA N. 211

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-                       Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-                       Prof. Giuseppe BORZELLINO

-                       Dott. Francesco GRECO

-                       Prof. Gabriele PESCATORE

-                       Avv. Ugo SPAGNOLI

-                       Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-                       Prof. Antonio BALDASSARRE

-                       Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-                       Avv. Mauro FERRI

-                       Prof. Luigi MENGONI

-                       Prof. Enzo CHELI

-                       Dott. Renato GRANATA

-                       Prof. Giuliano VASSALLI

-                       Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 18 dicembre 1991, depositato in Cancelleria il 20 dicembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 luglio 1991, n. 199 (Applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle materie di competenza della Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi. Concessione di sussidi, premi ed assegni a scuole, Enti ed Istituti Culturali nelle zone di confine delle regioni a statuto speciale), iscritto al n. 47 del registro conflitti 1991.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. -- Con ricorso depositato il 20 dicembre 1991, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 luglio 1991, n. 199 (Applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle materie di competenza della Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi. Concessione di sussidi, premi ed assegni a scuole, Enti ed Istituti Culturali nelle zone di confine delle regioni a statuto speciale).

Secondo la ricorrente, il decreto contrasterebbe con le norme costituzionali che riconoscono parità di diritti ai cittadini della Regione e violerebbe competenze ed autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano, cui spetterebbe, in maniera esclusiva, di concedere sussidi, premi ed assegni nelle materie indicate e, quindi, disciplinarne autonomamente le modalità di erogazione. Risulterebbero pertanto violati gli artt. 2; 4; 8, primo comma, numero 4 e numero 29; 9, primo comma, numero 2 e numero 11; 15, ultimo comma; 16, primo comma; 19; 50, quarto comma; 84, secondo comma; 99 e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.670 e relative norme di attuazione (dd.P.R. 1 novembre 1973, n. 689; 1 novembre 1973, n. 691; 28 marzo 1975, n. 475, e 10 febbraio 1983, n. 89), nonchè l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e l'art. 3 della Costituzione.

Nel titolo e nel preambolo del decreto si dice che esso è stato emanato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, ma il richiamo non sarebbe, secondo la Provincia, pertinente e, in particolare, l'art. 12 di essa non prevederebbe affatto l'erogazione di fondi unilaterali nelle zone di confine. Nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano si applicherebbero quindi solo i principi fondamentali della legge n. 241 del 1990 e non le sue singole disposizioni, qual è l'art. 12 cui si richiama il decreto impugnato: decreto, dunque, che sarebbe privo di fondamento legislativo.

Secondo la ricorrente, il decreto impugnato invaderebbe, poi, le competenze attribuitele dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (artt. 8, numero 4, 16, primo comma, e 9, numero 2 e numero 11, del d.P.R.31 agosto 1972, n. 670).

Inoltre, i criteri di erogazione stabiliti dal decreto violerebbero i principi di eguaglianza fra i gruppi etnici, col prevedere unicamente iniziative che valorizzino la lingua e la cultura italiana mediante organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali in lingua italiana, <per mantenere vivo lo sviluppo della cultura della lingua italiana e dei dialetti locali, soprattutto nelle zone mistilingue>.

Assume infine la Provincia ricorrente che il decreto impugnato violerebbe le norme costituzionali sull'autonomia finanziaria della Provincia, riconosciute dalla legge 30 novembre 1989, n. 386.

Conclude quindi la ricorrente chiedendo l'annullamento in parte qua del decreto impugnato.

2. -- Si è costituita, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, contestando in primo luogo la tesi della Provincia ricorrente secondo cui lo Stato non potrebbe perseguire a Bolzano finalità di valorizzazione della lingua e della cultura italiana che può perseguire all'estero.

Non sembrano all'Avvocatura pertinenti le argomentazioni della Provincia sia sulle competenze provinciali di cui all'art. 8, numero 4 e numero 29, ed all'art. 9, numero 2 e numero 11, sia in ordine all'obiettivo di non creare <corsie preferenziali per l'uno o per l'altro gruppo> (destinatari di interventi per la diffusione della cultura italiana potrebbero essere proprio i cittadini del gruppo linguistico tedesco). Nè le disposizioni di legge di cui all'art. 5 della legge n. 386 del 1989 impedirebbero l'intervento statale.

Considerato in diritto

L'Avvocatura dello Stato conclude pertanto chiedendo che il ricorso Nelle more del giudizio il Ministro della pubblica istruzione, con decreto 4 marzo 1992, n. 58, ha ritirato il decreto impugnato, avendo ravvisato <la necessità di procedere ad una revisione complessiva della normativa in materia, anche in considerazione delle diversificate situazioni nelle zone di confine delle regioni a statuto speciale>.

Di tanto ha dato comunicazione anche l'Avvocatura dello Stato nel corso dell'udienza pubblica.

É conseguentemente venuta meno la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/05/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore

Depositata in cancelleria il 11/05/92.